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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in parziale accoglimento dell’appello, aveva ridotto ma non eliminato il maggior reddito accertato sinteticamente dall’Amministrazione per l’anno d’imposta 2008. La lite nasceva da un avviso di accertamento fondato sul redditometro, emesso perché il contribuente risultava avere disponibilità finanziarie, incrementi patrimoniali e beni/servizi indice di capacità contributiva non coerenti con il reddito dichiarato. Con il primo motivo si denunciava la violazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973, perché la CTR aveva ritenuto irrilevanti le disponibilità economiche iniziali e in corso d’anno (saldi attivi di conto corrente e finanziamenti) in difetto di prova del loro specifico impiego per gli acquisti contestati. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, assumendo che l’accertamento sintetico fosse illegittimo perché non vi era scostamento su due o più annualità. Con il terzo motivo si lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, cioè della documentazione prodotta a dimostrazione della provenienza non reddituale delle somme e di circostanze specifiche, tra cui il mancato pagamento di una somma di euro 250.000 e l’uso saltuario di un’imbarcazione, elementi che avrebbero inciso sulla quantificazione del maggior imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse applicato un criterio probatorio troppo restrittivo e non conforme alla disciplina del redditometro e alla giurisprudenza consolidata: per vincere la presunzione non occorre dimostrare che le spese contestate siano state esattamente finanziate con quei redditi, ma è sufficiente provare documentalmente l’esistenza, l’entità e la durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o di altre disponibilità idonee a giustificare la capacità di spesa. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto; comma sesto

    Nel testo vigente ratione temporis disciplina l’accertamento sintetico del reddito; consente di presumere il reddito sulla base di indici di capacità contributiva e prevede che il contribuente possa superare la presunzione con prova documentale dell’esistenza e durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, senza dover dimostrare lo specifico impiego di tali somme per ciascuna spesa contestata.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto rispettivamente per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico fondato sul redditometro, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrati i fattori-indice di capacità contributiva; grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria idonea a superare la presunzione legale relativa.
  • La prova contraria del contribuente non richiede la dimostrazione del preciso collegamento causale tra ogni reddito disponibile e ogni singola spesa, ma la dimostrazione documentale dell’esistenza, dell’entità e della durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o di altre risorse non imponibili, tali da rendere plausibile la copertura delle spese contestate.
  • Il giudice tributario non può privare di efficacia presuntiva gli indici di capacità contributiva che la legge considera rilevanti; può solo valutare se la documentazione offerta dal contribuente sia sufficiente a dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • Ai fini della prova contraria nel redditometro, sono idonei anche estratti conto e documentazione bancaria, purché consentano di ricostruire oggettivamente la consistenza e la durata della disponibilità finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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