Cassazione Civile, Ordinanza n. 05110/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una contribuente la tassazione di una plusvalenza derivante da cessioni di terreni edificabili. La contribuente aveva impugnato l’atto ottenendo accoglimento in primo grado; in appello la decisione veniva riformata solo parzialmente a favore dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente veniva emessa cartella di pagamento dopo il passaggio in giudicato della sentenza, contro la quale la contribuente proponeva ulteriore ricorso, accolto dal giudice tributario. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità depositava memoria deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata e, poi, di avere anche versato le rate previste, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le controparti resistevano con controricorso unico. La Corte, verificata la documentazione prodotta, ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva depositato la documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata e alle quietanze di pagamento delle rate, nonché una missiva dell’Agenzia delle Entrate che dava atto dell’intervenuta definizione agevolata degli atti impositivi oggetto di impugnazione. Da ciò ha tratto la conseguenza dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate e che non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la definizione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti e dalla disciplina condonistica.
Norme richiamate
art. 1, comma 194, L. 197/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento delle rate determinano l’estinzione del giudizio relativo agli atti impositivi rientranti nella disciplina condonistica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e da effetti della legislazione condonistica.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata e il contribuente produce prova della domanda e del pagamento dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata presuppone la verifica documentale dell’adesione alla sanatoria e del versamento delle somme previste.
- Se la cessazione del giudizio deriva da una disciplina sopravvenuta di natura condonistica, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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