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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05113/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla morte del socio quasi totalitario di una società in nome collettivo e dai successivi rapporti interni ed esterni della società. In un primo filone, l'erede del socio defunto ha contestato che, a seguito di una modifica dei patti sociali intervenuta nel 2002, fosse venuta meno la clausola statutaria originaria che prevedeva il subentro automatico degli eredi del socio nella società; secondo il ricorrente, la Corte d'appello aveva interpretato in modo meramente letterale e formalistico la modifica statutaria, senza considerare il contesto familiare, la comune intenzione delle parti e la finalità di mantenere la gestione della società nell'ambito familiare. In un secondo filone, il socio superstite e liquidatore della società ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato inefficace, ex art. 2901 c.c., la cessione dell'azienda sociale comprensiva dell'immobile in cui si svolgeva l'attività, sostenendo che l'atto fosse sorretto da finalità solutoria, essendo il ricavato destinato a pagare debiti sociali e a liquidare la quota dell'erede del socio defunto. La società acquirente ha proposto ricorso incidentale, insistendo sulla natura non pregiudizievole dell'operazione e contestando la sussistenza dei presupposti della revocatoria, in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis. I motivi di ricorso investivano: interpretazione del regolamento societario e dell'art. 2284 c.c.; presunta omissione di esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; omessa pronuncia su eccezione di prescrizione del diritto alla liquidazione della quota; e correttezza della revocatoria ordinaria dell'atto di cessione d'azienda, anche in relazione alla prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio e alla rilevanza del valore dell'azienda rispetto al prezzo pattuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva, ritenendo che la doglianza sull'interpretazione dei patti sociali mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e della comune intenzione delle parti, non consentita in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui non specificamente dedotto. Ha poi rigettato il ricorso principale avverso la sentenza definitiva e rigettato anche il ricorso incidentale, confermando la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione d'azienda. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla valutazione della CTU, sull'onere di indicare l'ammontare del credito, sulla presunta necessità di un credito liquido, sulla dedotta assenza di eventus damni e sulla scientia damni/fraudis. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, osservando che la Corte territoriale l'aveva implicitamente disattesa affermando la sufficienza anche di un credito eventuale ai fini dell'azione revocatoria. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2284 c.c.

    La clausola statutaria che la Corte territoriale ha ritenuto superata doveva essere letta alla luce del successivo regolamento sociale; la Corte di cassazione non rivaluta il fatto se la censura mira a contrapporre una diversa interpretazione della volontà negoziale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto e dei patti sociali è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria può colpire un atto di disposizione successivo al sorgere del credito anche se il credito è litigioso o non ancora definitivamente accertato; l'eventus damni ricorre quando l'atto riduce o rende più incerta la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'eventus damni grava sul creditore, ma il debitore che invochi l'ampia capienza del patrimonio residuo deve provarla; la censura ex art. 2697 c.c. non è formulabile come mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di merito, né in una critica alla motivazione del giudice sull'adesione alla consulenza tecnica.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulle prove e sulla CTU, senza indicare una vera regola legale di valutazione disattesa.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è esclusa quando la questione è stata implicitamente disattesa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio della decisione; non ricorre il vizio denunciato se il giudice spiega perché considera integrati i presupposti della revocatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale in una dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale va dedotto in modo specifico; non basta richiamare genericamente il difetto di motivazione o l'omissione di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non comprende le censure su insufficienza argomentativa, valutazione delle prove o contestazione della CTU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei patti sociali e degli atti negoziali, quando dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuova lettura del testo contrattuale.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante non deve essere liquido né definitivamente accertato: è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso, purché il fatto costitutivo del rapporto di credito sia anteriore all'atto dispositivo.
  • L'eventus damni sussiste non solo quando l'atto dispositivo azzera il patrimonio del debitore, ma anche quando ne riduce la consistenza o ne rende più incerta e difficile l'aggressione; il debitore che eccepisce l'adeguata capienza del patrimonio residuo deve provarla.
  • La scientia damni, e nei rapporti a titolo oneroso la consapevolezza del pregiudizio anche del terzo acquirente, può essere provata con presunzioni; non è necessaria la collusione tra debitore e terzo, né la pluralità degli indizi.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica un fatto storico decisivo, specificamente discusso tra le parti, e il nesso di derivazione tra il suo mancato esame e l'esito della lite.
  • La critica alla CTU non è ammissibile in cassazione quando mira soltanto a contestarne il merito, la completezza o la maggiore persuasività, salvo che si alleghi un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o la violazione di specifiche regole processuali.
  • La riproposizione in appello di domande o eccezioni già respinte deve essere specifica; il mero rinvio generico alle difese di primo grado non è sufficiente a devolvere la questione al giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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