Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un complesso immobiliare ricostruito dopo il sisma del 1968 su due lotti contigui, originariamente assegnati ai due ex coniugi ai sensi della legislazione emergenziale. Uno di essi ha chiesto l'accertamento della propria proprietà esclusiva sull'intero appartamento al primo piano realizzato accorpando i lotti, sostenendo che il provvedimento di assegnazione e il principio di accessione gli attribuissero l'intera consistenza del nuovo immobile, mentre l'altra parte ha resistito rivendicando una quota dell'immobile in proporzione alla preesistente consistenza del bene danneggiato e alla partecipazione alla costruzione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4-bis del D.L. n. 299 del 1978, dell'art. 13-bis del D.L. n. 8 del 1987 e dell'art. 922 c.c., sostenendo che l'espansione della proprietà pre-sisma agli spazi ulteriori vale solo per la prima casa e che, essendo il bene una seconda abitazione, il resistente non avrebbe potuto estendere la proprietà oltre i 24 mq originari; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la porzione di 24 mq inglobata non era la prima unità abitativa del resistente; 3) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo e violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., perché il criterio dell'accessione avrebbe potuto attribuire al resistente solo la porzione insistente sul proprio lotto, non l'intero appartamento; 4) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla misura dell'indennità di godimento/frutti civili liquidata a favore della ricorrente, assumendo che caduta la statuizione principale sarebbe venuto meno anche tale capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto tempestivo il ricorso respingendo l'eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente. Nel merito ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello: la normativa emergenziale prevedeva una procedura in due fasi, assegnazione del lotto e successivo trasferimento della proprietà della fabbrica solo con l'ordinanza sindacale conclusiva; nel caso concreto il trasferimento era avvenuto con ordinanza del 2.3.2015. Poiché i due ex coniugi avevano scelto di accorpare i lotti e di costruire un unico fabbricato, senza una convenzione contraria, si applicava il principio per cui ciascun proprietario acquista per accessione la proprietà esclusiva della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, mentre le parti strutturalmente inscindibili possono dar luogo a una comunione incidentale di uso e godimento. La Corte ha inoltre chiarito che la preesistenza dell'immobile distrutto dal sisma non costituiva un titolo di prenotazione della proprietà del bene ricostruito, ma solo il presupposto per accedere ai benefici della legge speciale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata corrispondenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata e per difetto di specificità; il quarto è stato respinto perché la motivazione sulla quantificazione dei frutti civili era sufficiente e logicamente coerente, e comunque la conferma della proprietà esclusiva in capo al resistente rendeva naturale la debenza dell'indennità di godimento da parte della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-bis D.L. n. 299 del 1978
introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 8 del 1987
La disposizione emergenziale non attribuisce automaticamente la proprietà dell'intero nuovo immobile in base alla preesistente titolarità della porzione distrutta, ma opera nell'ambito della disciplina speciale di assegnazione e trasferimento prevista per i calamitati; l'espansione della proprietà invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta applicabile nel senso preteso.
art. 13-bis D.L. n. 8 del 1987
Richiamato come norma introduttiva dell'art. 4-bis del D.L. n. 299 del 1978; nessuna autonoma lettura decisiva è sviluppata oltre il rinvio alla disciplina emergenziale.
Richiamato dalla ricorrente quale norma generale sui modi di acquisto della proprietà, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'applicazione del principio di accessione nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge formulate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto non era decisivo o non era stato omesso dal giudice di merito.
Richiamati in relazione alla dedotta nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità e, per il terzo motivo, ha rilevato anche l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro delle censure di nullità della sentenza; la Corte ha escluso i vizi denunciati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato in via comparativa per spiegare che la presunzione di comunione delle parti comuni non prevale sul criterio dell'accessione quando il fondo su cui insistono le opere appartiene originariamente a proprietari diversi.
Massime di principio
- Quando più proprietari confinanti, per effetto di una disciplina speciale o di un accordo, realizzano un unico fabbricato su fondi distinti, opera in linea di principio il criterio dell'accessione: ciascuno acquista la proprietà esclusiva della porzione di edificio che insiste sulla verticale del proprio fondo, salvo diversa convenzione.
- La preesistenza di un immobile distrutto e la precedente titolarità del bene non costituiscono, di per sé, titolo per ottenere la proprietà del nuovo fabbricato ricostruito; possono rappresentare soltanto il presupposto per accedere ai benefici previsti dalla normativa speciale.
- Le parti strutturalmente inscindibili e comuni al servizio dell'intero fabbricato possono dar luogo a una comunione incidentale di uso e godimento, con riparto delle spese, ma ciò non altera il criterio attributivo della proprietà delle porzioni principali.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere specifico quanto ai fatti decisivi e ai profili probatori; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La doglianza di mancanza assoluta di motivazione è infondata quando la sentenza consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e la quantificazione del danno o dei frutti sia sorretta da un accertamento tecnico richiamato in motivazione.
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