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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16431/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di alcuni fabbricati censiti in categoria D/8 aveva chiesto il rimborso della maggiore IMU versata per l’anno 2012, sostenendo che le rendite catastali indicate in una nuova dichiarazione DOCFA del 2016 correggessero errori contenuti nella precedente dichiarazione del 2008 e dovessero quindi valere anche per le annualità pregresse. La Corte tributaria regionale aveva negato il rimborso ritenendo che la rendita rettificata avesse effetto solo dal 2016 e che non fosse possibile utilizzare retroattivamente la nuova rendita per ridurre l’imposta già calcolata sulla base della rendita dichiarata e recepita dall’Ufficio nel 2008. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate; violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sulla rettifica catastale del 2016; nullità della sentenza per difetto di motivazione e omesso esame degli atti; violazione della normativa catastale e dell’art. 10 l. 212/2000, assumendo la natura sostitutiva e retroattiva delle rendite 2016 e la lesione dei principi di collaborazione e buona fede; omesso esame dell’istanza di rimborso IMU e della tempestività del relativo diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima era legittimata a stare in giudizio; ha respinto il secondo motivo perché mancava un vero rapporto di pregiudizialità giuridica e logica tra il giudizio sulla rendita DOCFA del 2016 e quello relativo all’IMU 2012, essendo la rendita rettificata efficace solo dall’annualità successiva alla sua presentazione, salvo l’ipotesi di errore dell’Ufficio non ricorrente nel caso concreto; ha escluso anche il terzo motivo, rilevando che la sentenza di merito aveva esaminato la causa in modo sufficiente e aveva correttamente individuato la questione decisiva nell’irretroattività della nuova rendita; ha ritenuto infondati i motivi quarto e quinto, osservando che la società assumeva come provato un errore indotto dall’Amministrazione, ma tale circostanza non era stata accertata dal giudice di merito e non poteva essere rivalutata in cassazione; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché il diniego di rimborso era sorretto anche da una autonoma ragione di merito, oltre che dalla decadenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore sia dell’Agenzia delle Entrate sia del Comune di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una vera pregiudizialità giuridica e logica; non è dovuta quando la controversia pretesamente pregiudicante non può incidere retroattivamente sulla causa dipendente.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la sospensione del processo tributario, ma ritenuto non applicabile in difetto dei presupposti di pregiudizialità.

  • art. 23-quater d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012

    Ha determinato l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate con subentro nelle posizioni attive e passive, anche processuali.

  • art. 10 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della legittimazione processuale dell’amministrazione, ma non idoneo a escludere la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate nel caso concreto.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente, ma non ha inciso sulla soluzione della Corte in tema di legittimazione processuale.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Le variazioni catastali incidono sulla base imponibile dall’anno d’imposta successivo alla loro annotazione, salvo l’ipotesi di correzione di errori materiali di fatto imputabili all’Ufficio.

  • art. 1, comma 164, l. 296/2006

    Richiamato sul termine per il rimborso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il diniego era comunque fondato nel merito.

  • art. 10 l. 212/2000

    Invocato per collaborazione e buona fede; la Corte ha escluso che la sua violazione potesse incidere sulla debenza dell’imposta o sul diritto al rimborso nel caso concreto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva, ma non ritenuto dirimente rispetto alla regola di irretroattività della rendita rettificata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può formarsi su una mera questione di interpretazione giuridica tale da vincolare altri giudizi sul diverso periodo d’imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei presupposti di legge a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le variazioni della rendita catastale hanno, di regola, efficacia solo dall’annualità successiva alla loro annotazione negli atti catastali; la retroattività è ammessa solo se la modifica deriva dalla correzione di un errore materiale o di fatto dell’Ufficio, oggettivamente riconoscibile e imputabile all’Amministrazione.
  • La sospensione necessaria del processo non può essere disposta quando il giudizio asseritamente pregiudicante non sia idoneo a formare un giudicato incompatibile con la decisione della causa dipendente, oppure quando la questione comune sia soltanto di interpretazione giuridica e non di accertamento fattuale vincolante.
  • La legittimazione processuale degli uffici fiscali deve essere valutata alla luce delle norme di incorporazione e di successione ex lege degli enti; dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima subentra nelle posizioni anche processuali dell’ente incorporato.
  • In cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella compiuta dal giudice di merito quando la censura mira, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti decisivi.
  • Il diniego di rimborso di un tributo non può essere censurato efficacemente quando trova fondamento autonomo nel merito, oltre che in eventuali profili decadenziali, sicché la doglianza sulla sola tempestività non è decisiva se resta intatta la ratio sostanziale del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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