Cassazione Civile, Ordinanza n. 16278/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di laureati in medicina, iscritti a scuole di specializzazione, agiva per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano un'adeguata remunerazione dei medici specializzandi. I ricorrenti sostenevano di non avere percepito alcun compenso durante la specializzazione e che il diritto al risarcimento non fosse prescritto, poiché la prescrizione non potrebbe decorrere prima della piena attuazione delle direttive e della conoscenza effettiva del diritto. Deducevano inoltre che la legge n. 370/1999 non avesse dato attuazione completa alla disciplina e che comunque i requisiti di frequenza a tempo pieno ed esclusività non fossero necessari per il loro diritto. Nel ricorso principale veniva anche denunciata un'omessa pronuncia della Corte d'appello su alcuni appellanti, poi qualificata dalla Cassazione come mera omissione materiale dell'epigrafe. Nel ricorso successivo si contestavano anche il difetto di motivazione, il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il giudizio di prescrizione, il rigetto della domanda di arricchimento senza causa e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia perché si trattava solo di un errore materiale nell'indicazione di alcuni appellanti. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi sulla prescrizione, ribadendo il consolidato orientamento per cui il diritto al risarcimento da tardiva trasposizione delle direttive sugli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha respinto anche le doglianze sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione irrilevante alla luce della giurisprudenza consolidata. Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, ha confermato la sua inammissibilità dopo il rigetto per prescrizione della domanda principale. Ha infine reputato inammissibili le censure sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e, inoltre, alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi formulati ai sensi del n. 3 sono stati scrutinati alla luce del consolidato orientamento di legittimità; quelli ricondotti al n. 1 sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a giurisprudenza ormai consolidata.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione consolidata e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarla.
La mancata indicazione di alcuni appellanti nell'epigrafe non integra omessa pronuncia se la decisione ha comunque investito l'intero appello e si tratta solo di un errore materiale.
La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente quando richiama un precedente consolidato della Corte.
La Corte conferma che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo il principio già fissato in materia di risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sugli specializzandi.
L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando il danneggiato aveva un'altra azione tipica, poi perduta per prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e la mancata compensazione è insindacabile in cassazione salvo casi previsti dalla legge.
La compensazione delle spese non è dovuta per il solo richiamo a presunte oscillazioni giurisprudenziali se, al momento dell'impugnazione, l'orientamento era già consolidato.
È applicabile la sanzione per lite temeraria quando i ricorsi ripropongono tesi apertamente contrastanti con un orientamento consolidato da anni e senza reale confronto con esso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata come la legge che ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo ed è assunta come dies a quo della prescrizione.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È menzionata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie, ma non esclude la successiva decorrenza del termine prescrizionale individuata dalla giurisprudenza.
direttiva 75/362/CEE
La mancata/ritardata trasposizione è fonte della domanda risarcitoria degli specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
La mancata/ritardata trasposizione è fonte della domanda risarcitoria degli specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
La mancata/ritardata trasposizione è fonte della domanda risarcitoria degli specializzandi e la prescrizione del relativo credito decorre dal 27 ottobre 1999.
direttiva 93/16/CEE
È richiamata dai ricorrenti, ma non incide sull'esito alla luce del consolidato orientamento sulla prescrizione.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
- Quando una sentenza d'appello decide sull'intero gravame ma omette solo di elencare alcuni appellanti nell'epigrafe o nel dispositivo, il vizio è di mero errore materiale e non di omessa pronuncia.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., se si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza argomenti nuovi idonei a indurre un revirement.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione sollevata è irrilevante alla luce della giurisprudenza consolidata applicabile al caso.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è subordinata alla mancanza di altra azione tipica; se il danneggiato aveva una domanda principale poi perduta per prescrizione o decadenza, non può surrogare tale tutela con l'art. 2041 c.c.
- La mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che la parte soccombente invochi asserite oscillazioni giurisprudenziali, se l'orientamento applicabile era già stabilmente consolidato.
- La proposizione di ricorsi chiaramente difformi da un orientamento di legittimità da lungo tempo consolidato può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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