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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16280/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di variazione di classamento catastale emesso a seguito di una procedura DOCFA presentata dalla contribuente. La società aveva chiesto la rideterminazione della rendita catastale in relazione a un immobile censito, assumendo che la nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 consentisse di scorporare dal classamento le componenti impiantistiche non più rilevanti ai fini della stima. I giudici di merito avevano respinto l’appello della società, ritenendo legittimo l’atto dell’Ufficio e sufficiente la motivazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione delle norme in tema di motivazione degli atti amministrativi e catastali, sostenendo che l’Ufficio dovesse illustrare il percorso logico-giuridico della nuova valutazione; 3) violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 e del regolamento DOCFA, per avere la CTR ritenuto non rettificabile la rendita in assenza di componenti impiantistiche da scorporare e per avere attribuito efficacia preclusiva al precedente DOCFA; 4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente, osservando che il rigetto dell’appello comportava il rigetto implicito delle doglianze sulla motivazione dell’atto. Ha confermato il principio per cui, in caso di classamento DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda i fatti indicati dal contribuente e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica. Quanto alla legge n. 208 del 2015, la Corte ha precisato che la procedura di variazione consente la rideterminazione della rendita solo per lo scorporo delle componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima; nel caso concreto, però, la società non aveva dedotto né dimostrato la presenza di macchinari, congegni, attrezzature o altri impianti funzionali al processo produttivo da escludere dalla stima, avendo fatto riferimento soltanto a una diversa distribuzione degli spazi interni. È stato inoltre escluso il vizio per mancata CTU, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito e non essendo stata articolata una censura nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente richiede la totale pretermissione di una statuizione indispensabile; non basta l’assenza di un’espressa argomentazione se la decisione comporta il rigetto della domanda o del motivo.

  • art. 132, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; nel caso concreto la Corte esclude la nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte conferma che, nella procedura DOCFA, la motivazione può essere sintetica se non vi è contestazione degli elementi di fatto.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È evocato quale norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ne ribadisce l’applicazione secondo i principi consolidati in materia catastale.

  • artt. 8 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati in relazione alla disciplina catastale e alla determinazione della rendita; la Corte li coordina con la procedura DOCFA e la normativa sopravvenuta.

  • artt. 8 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Evocati dalla ricorrente in tema di stima e classamento catastale; la Corte li legge in combinazione con i criteri di determinazione della rendita.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208 del 2015

    La legge di stabilità 2016 ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dal valore catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; consente agli intestatari catastali di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita secondo i nuovi criteri.

  • art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    È la base regolamentare della procedura DOCFA di aggiornamento catastale, utilizzabile per la rideterminazione della rendita nei limiti previsti dalla legge sopravvenuta.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la censura sull’omessa pronuncia relativa alla CTU; la Corte ne esclude la violazione perché la mancata ammissione della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    È richiamato per l’operatività della preclusione da doppia conforme rispetto alle censure sul vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura contro il diniego di CTU e, più in generale, contro il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non della mera omissione di pronuncia sull’istanza istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, rigettando la domanda o il motivo, mostri implicitamente di averlo disatteso; è necessaria la totale mancanza di una decisione su un capo autonomo indispensabile alla definizione della controversia.
  • Negli avvisi di classamento conseguenti a procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda solo da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
  • Se l’Amministrazione catastale modifica la rendita sulla base di una diversa valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell’atto deve essere più analitica e indicare specificamente le difformità riscontrate; se invece i fatti restano invariati, non è necessaria una motivazione particolarmente estesa.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 consente la rideterminazione della rendita catastale dei fabbricati speciali solo per scorporare componenti impiantistiche che, per effetto della nuova legge, non sono più oggetto di stima diretta; non basta una generica modifica degli spazi interni o dell’organizzazione del bene.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, la sua mancata ammissione non può essere censurata come omessa pronuncia, ma solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico decisivo, adeguatamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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