Cassazione Civile, Ordinanza n. 16292/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 702-bis c.p.c. con cui una proprietaria chiedeva la condanna dell’altra al rimborso di euro 5.721,07, somme da lei anticipate per oneri connessi a una DIA presentata per il frazionamento di un immobile e il recupero/ristrutturazione del sottotetto. La ricorrente sosteneva di aver pagato tali importi nell’interesse della convenuta, perché quest’ultima non disponeva delle somme necessarie, in un contesto in cui era stata promossa una vendita di una porzione dell’immobile. La convenuta, oltre a contestare il rimborso, aveva chiesto di chiamare in causa il marito della ricorrente, acquirente nel definitivo, e aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo prezzo asseritamente ancora dovuto, nonché domande di accertamento sulla natura di talune spese e sul loro riparto. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale ritenendo non provata l’esclusiva imputabilità delle spese alla convenuta e, quanto alla riconvenzionale, aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, non essendo ella l’acquirente nel contratto definitivo. In appello la ricorrente aveva insistito sulla non contestazione dei fatti, sulla violazione delle regole di riparto dell’onere della prova e delle presunzioni, nonché sull’erroneo assorbimento della censura relativa alla prova della restituzione/compensazione delle somme. Con il terzo motivo di cassazione, decisivo, denunciava l’erronea dichiarazione di inammissibilità di documenti nuovi prodotti in appello nel rito sommario di cognizione: sosteneva che l’art. 702-quater c.p.c. consente l’ammissione di nuovi documenti se indispensabili alla decisione, e che la Corte d’appello aveva omesso di valutare tale indispensabilità, limitandosi a considerarli tardivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente infondate le doglianze della resistente sulla asserita inammissibilità del ricorso per cassazione, osservando che le censure erano comunque comprensibili dall’esame complessivo dell’atto. Ha poi accolto il terzo motivo di ricorso, rilevando che nel giudizio di appello avverso una decisione resa nel rito sommario di cognizione i nuovi documenti sono ammissibili se indispensabili ai fini della decisione oppure se non producibili prima per causa non imputabile. La Corte di merito aveva però dichiarato inammissibile la produzione documentale solo perché tardiva, senza svolgere alcun reale apprezzamento sulla sua indispensabilità. Secondo la Cassazione, i documenti indicati dalla ricorrente apparivano potenzialmente decisivi perché potevano incidere sulla ricostruzione dei rapporti economici tra le parti e sull’individuazione della somma richiesta a titolo di oneri accessori, quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto ammetterli e valutarli nel compendio probatorio. L’accoglimento di tale motivo ha comportato l’assorbimento dei primi due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario di cognizione con cui è stata introdotta la domanda di primo grado.
art. 702-quater c.p.c.
nel giudizio di appello contro sentenza resa nel rito sommario consente l’ammissione di nuovi documenti se indispensabili ai fini della decisione oppure se la parte dimostra di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile; la Corte d’appello deve quindi compiere un effettivo giudizio di indispensabilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiama la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di fatti non contestati e valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova.
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al governo delle presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione al governo delle presunzioni semplici.
art. 1101 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto delle spese nella comunione.
art. 1104 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di contributo alle spese della comunione.
art. 1372 c.c.
richiamato nel motivo relativo all’efficacia del contratto e ai limiti rispetto ai terzi.
art. 2721 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla prova dell’accordo e del pagamento.
art. 2726 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla prova dell’accordo e del pagamento.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 24 Cost.
richiamato per privilegiare l’interpretazione dell’atto processuale che consenta la decisione nel merito e la tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, in appello possono essere ammessi nuovi documenti non solo quando la parte provi di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile, ma anche quando il collegio li reputi indispensabili ai fini della decisione.
- La valutazione di indispensabilità dei nuovi documenti richiede un apprezzamento effettivo e non meramente formale: il giudice d’appello non può limitarsi a dichiarare la tardività della produzione, ma deve verificare se il documento sia idoneo a eliminare incertezze sulla ricostruzione dei fatti o a provare circostanze rimaste indimostrate.
- In sede di legittimità, la censura relativa all’omessa ammissione o alla dichiarata inammissibilità di una prova documentale può comportare un controllo diretto sulla sua astratta indispensabilità, trattandosi di error in procedendo.
- Nell’interpretazione degli atti processuali occorre preferire, ove possibile, una lettura che consenta la decisione nel merito piuttosto che una pronuncia in rito, in funzione della tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
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