Cassazione Civile, Ordinanza n. 16290/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una professionista aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per il periodo d'imposta 2014, sostenendo di aver svolto la propria attività di consulenza all'interno dell'organizzazione di una società di revisione/consulenza della quale era socia, senza disporre di una propria autonoma organizzazione, senza dipendenti e senza una struttura personale autonoma. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso introduttivo e l'appello erano stati respinti. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 per avere il giudice di merito valorizzato l'organizzazione del committente/società e non quella, inesistente, della ricorrente; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per avere la sentenza fondato la decisione su una supposta autonoma organizzazione della contribuente non risultante né contestata, dato che ella operava nella struttura della società committente e non aveva propri clienti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP versata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto impositivo dell'IRAP richiede che il contribuente sia responsabile di un'autonoma organizzazione; non basta che utilizzi una struttura organizzata da altri, occorrendo che la struttura faccia capo al contribuente stesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della norma sull'IRAP.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per vizio di motivazione/decisone su fatto non acquisito.
La decisione di merito non può fondarsi su circostanze non contestate o comunque non riferibili alla concreta posizione organizzativa della contribuente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve dare conto del fondamento fattuale e giuridico della decisione.
Cass., Sez. Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
Ha chiarito che l'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non meramente esecutivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettamento ad IRAP del lavoratore autonomo, non è sufficiente l'esistenza di una struttura organizzata in senso oggettivo: è necessario che il contribuente ne sia il titolare e il responsabile sotto il profilo organizzativo.
- I compensi percepiti da un professionista per attività svolta all'interno di una struttura organizzata da un soggetto terzo non sono imponibili IRAP per il solo fatto dell'utilizzo di mezzi, servizi o personale di tale struttura, se essa non è riferibile al professionista.
- La partecipazione del professionista al capitale sociale della società presso cui opera non basta, di per sé, a dimostrare la titolarità di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Quando risulta pacifico che il professionista non dispone di dipendenti, non sostiene costi organizzativi propri e opera stabilmente nella struttura di un terzo, manca il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.
- Se il giudice di merito esclude i fatti costitutivi dell'organizzazione personale del contribuente, non può comunque affermare la sussistenza del presupposto IRAP sulla base dell'organizzazione del committente.
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