Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16289/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice principale e da alcuni fideiussori contro la banca, per contestare il saldo dovuto su due rapporti di conto corrente connessi a un finanziamento e a un’anticipazione su contributi pubblici. Il tribunale accolse solo in parte l’opposizione; in appello la corte territoriale rideterminò il dovuto a carico della società, dichiarò nulle per violazione della disciplina antitrust le fideiussioni dei garanti che avevano sottoscritto moduli conformi allo schema ABI richiamato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, negò però la condanna diretta in favore della cessionaria del credito intervenuta ex art. 111 c.p.c., e compensò le spese per reciproca soccombenza. La società cessionaria ricorreva per cassazione sostenendo, in sintesi, che la Corte d’appello avesse erroneamente subordinato la condanna in suo favore all’adesione della cedente, avesse sbagliato nel ritenere doverosa/illecita l’omessa escussione di un fideiussore, e avesse applicato in modo illegittimo la nullità antitrust delle fideiussioni sulla base di documentazione prodotta tardivamente o comunque non producibile in appello. La banca originaria proponeva ricorso incidentale contro il mancato riconoscimento dell’estromissione tacita, contro la mancata condanna diretta al cessionario e contro la declaratoria di nullità delle fideiussioni e le conseguenze sulle spese. I debitori e fideiussori proponevano a loro volta ricorsi incidentali sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale solo in parte: ha dichiarato inammissibile il primo motivo sulla condanna diretta in favore del cessionario, ha accolto il secondo motivo escludendo che la mera mancata escussione del fideiussore integri violazione di correttezza e buona fede o danno risarcibile, ha accolto il terzo e il sesto motivo per tardività della produzione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e per erronea considerazione dello stesso come atto conoscibile d’ufficio, ha ritenuto infondato il quarto e assorbito il quinto. Ha accolto in parte anche il ricorso incidentale della banca originaria, dichiarando inammissibile il secondo motivo sulla condanna diretta al cessionario, infondato il primo sull’estromissione tacita, e accogliendo il terzo e il quinto nei limiti coerenti con le stesse censure sulla tempestività della produzione documentale e sull’assenza di giudicato. I ricorsi incidentali dei debitori/garanti sulle spese sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei capi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    L’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso non impone necessariamente la condanna diretta in suo favore; la sentenza resa contro l’alienante spiega effetti anche verso il cessionario, e la condanna diretta è solo facoltativa nei soli casi in cui ricorrano i presupposti giurisprudenziali richiamati.

  • art. 58 T.U.B.

    La cessione in blocco dei crediti bancari è richiamata per sostenere l’intervento del cessionario; la sua deduzione non supera il rilievo della Corte sulla necessità dei presupposti per la condanna diretta.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La Corte esclude che, in base ai principi di correttezza e buona fede, il creditore abbia un obbligo generale di escutere il fideiussore prima o al posto del debitore principale.

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione è ricondotta alla funzione di garanzia del debito altrui, con permanenza dell’obbligo del debitore principale per l’intero.

  • art. 1952 c.c.

    È richiamato nel quadro della garanzia fideiussoria, senza incidere sulla conclusione che la mera omessa escussione del garante non produce, di per sé, un danno risarcibile al debitore.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di danno da omessa escussione viene esclusa perché manca un fatto illecito imputabile al creditore, non potendosi trasformare in danno ingiusto la scelta di non escutere il fideiussore.

  • art. 112 c.p.c.

    Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ravvisabile quando la nullità sia stata eccepita dalla parte e non rilevata d’ufficio dal giudice.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice decide iuxta alligata et probata; non può fondare la decisione su un provvedimento amministrativo non tempestivamente prodotto, solo perché consultabile online o richiamato in precedenti giurisprudenziali.

  • art. 1419 c.c.

    La questione della nullità parziale delle fideiussioni è rimasta assorbita o comunque non definita nel merito per effetto dell’accoglimento delle censure sulla tardività della produzione del provvedimento antitrust.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardività delle difese/produzioni in appello, senza una specifica affermazione di diritto autonoma nella decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello soggetto alla riforma del 2012 non sono ammessi nuovi documenti salvo prova della non imputabilità della mancata produzione in primo grado; il provvedimento della Banca d’Italia depositato solo in appello è tardivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il contraddittorio risulta comunque instaurato sull’eccezione di nullità, poiché la controparte ne ha contestato la tardività.

  • art. 91 c.p.c.

    Rileva ai fini della regolazione delle spese, poi travolta dall’accoglimento dei motivi principali e incidentali rilevanti.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato per la compensazione delle spese, censurata dai ricorrenti incidentali e assorbita per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 334 c.p.c.

    È menzionato con riferimento al ricorso incidentale tardivo.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.

Massime di principio

  • La condanna al pagamento in favore del cessionario intervenuto ex art. 111 c.p.c. non è automatica: anche quando la cessione del credito sia incontestata, il giudice può pronunciare la condanna diretta solo se ricorrono i presupposti giurisprudenziali, tra cui la richiesta del cessionario e l’adesione del cedente; in difetto, la sentenza resa contro l’alienante produce comunque effetti verso il successore a titolo particolare.
  • Nel rapporto di fideiussione, la scelta del creditore di non escutere il garante non integra di per sé violazione di correttezza e buona fede né genera automaticamente un danno risarcibile in capo al debitore principale; la fideiussione resta una garanzia del debito altrui e il debitore principale rimane obbligato per l’intero.
  • In appello, il divieto di nuove prove e nuovi documenti opera in modo rigoroso secondo l’art. 345 c.p.c. come modificato nel 2012: il documento prodotto per la prima volta in secondo grado è inutilizzabile se la parte non dimostra di non aver potuto produrlo in primo grado per causa ad essa non imputabile.
  • Il principio iura novit curia non consente di prescindere dalle regole sull’onere di allegazione e produzione probatoria quando si tratti di provvedimenti amministrativi o antitrust privi di forza normativa; il giudice non può valorizzarli d’ufficio come se fossero fonti di diritto oggettivo.
  • L’omessa pronuncia non è configurabile, di regola, con riferimento a questioni processuali, mentre il contraddittorio sulla nullità è rispettato se la questione sia stata introdotta dalla parte e controparte abbia avuto modo di difendersi.
  • La nullità di fideiussioni conformi a schemi anticoncorrenziali richiede comunque il rispetto delle regole processuali sulla tempestiva deduzione e produzione della documentazione su cui la nullità si fonda.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.