Cassazione Civile, Sentenza n. 8029/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva confermato la decisione della CTP di Forlì autorizzando l'iscrizione di ipoteca su 56 immobili richiesta dall'Agenzia delle Entrate come misura cautelare. La misura era stata chiesta sulla base di un processo verbale di constatazione e di accertamenti dai quali risultava che finanziamenti soci infruttiferi erogati alla società dal sig. Pierino Isoldi per euro 8.855.000,00 sarebbero stati provento di attività illecita (trasferimenti all'estero e successivo rientro, integrazione del delitto di riciclaggio) e, pertanto, soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 24/12/1993 n. 537. Gli avvisi di accertamento per gli anni 2005-2008 contestati dall'Ufficio ammontavano complessivamente ad euro 9.827.991,80. La società ha proposto dodici motivi di ricorso in Cassazione contestando, tra l'altro, omessa motivazione, violazione di norme sostanziali e processuali, mancato accertamento dell'inesistenza del reato presupposto (appropriazione indebita/riciclaggio), carenza dei presupposti per il raddoppio dei termini e l'assenza del periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta inammissibilità. Ha rilevato d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno formatosi con sentenza della stessa Corte (n. 6093 del 24/02/2022) che, decidendo sull'appello relativo agli avvisi d'accertamento, ha accolto l'impugnazione parzialmente (esclusivamente in relazione all'IRAP) e ha quindi determinato la formazione del giudicato sulle restanti pretese (IRES e IVA) e, conseguentemente, sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria nei limiti della minore imposta accertata. Per tale ragione i motivi principali (primi undici) relativi alla sussistenza del credito e il dodicesimo relativo al periculum in mora sono venuti meno. La Corte ha altresì richiamato che, in caso di accoglimento parziale, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria va disposta proporzionalmente ai sensi dell'art. 22, comma 7, lett. c) d.lgs. n. 472/1997. Ha disposto che le spese di questo giudizio di legittimità sono irripetibili, essendo mancata la costituzione e l'attività difensiva dell'Amministrazione finanziaria in questa sede.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537
Norma richiamata per qualificare come imponibili i proventi di attività illecita; la Corte ha considerato che la definizione della pretesa erariale basata su detta norma è oggetto del giudicato formatosi nel precedente giudizio sui medesimi avvisi, con efficacia preclusiva rispetto al presente ricorso cautelare
Norma penale sul riciclaggio evocata quale fattore costitutivo della qualificazione dei trasferimenti come proventi illeciti; la Corte ha rilevato che l'accertamento penale/fattuale è stato comunque rimesse alle valutazioni dei giudici di merito e in parte è divenuto oggetto di giudicato
Richiamato nei motivi dell'impugnante relativamente a profili di prova e responsabilità; la sentenza non entra nel merito dell'interpretazione di questa norma in presenza del giudicato sulle pretese fiscali
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Norme processuali richiamate dalla ricorrente come basi dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omessa motivazione); la Corte ha ritenuto però il ricorso inammissibile per sopravvenuto giudicato senza esaminare ulteriormente i motivi nel merito
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma di riferimento per i motivi di impugnazione in materia tributaria; la Corte ne utilizza i riferimenti procedurali senza entrare nel merito a causa del giudicato
art. 111 Cost., settimo comma
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto superati i rilievi per omessa motivazione per effetto del giudicato
Richiamato nei motivi sulla omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le questioni sopravvenute assorbite dal giudicato
art. 1, commi 131-132, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamati nei motivi relativi al raddoppio dei termini; la controversia sul punto è stata in concreto assorbita dal giudicato formatosi sul merito degli avvisi
art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma fiscale richiamata in relazione ai termini di accertamento; la Corte non ha esaminato la questione nel merito in presenza del giudicato
art. 22, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 472/1997
Interpretata dalla Corte nel senso che, in caso di accoglimento parziale delle impugnazioni, il giudice deve ridurre proporzionalmente l'entità dell'iscrizione ipotecaria o del sequestro; la Cassazione ha richiamato tale rimedio per l'effetto della parziale accoglienza precedente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato e alla possibilità di esenzione dal cd. 'doppio contributo' quando sopravvengono cause di inammissibilità dopo la proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non dovuto il doppio contributo per sopravvenuta causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se, in una causa separata tra le stesse parti e sullo stesso rapporto, si forma un giudicato sul merito delle pretese fiscali, tale giudicato è rilevabile d'ufficio e può rendere inammissibile o improcedibile un successivo ricorso avverso misure cautelari basate sulle stesse pretese
- Il giudicato esterno formatosi in Cassazione vincola i successivi gradi di giudizio e preclude il riesame dei punti decisivi già risolti, anche se il secondo procedimento ha finalità diverse
- In caso di accoglimento parziale delle impugnazioni sostanziali, il giudice deve ridurre proporzionalmente la misura cautelare (es. iscrizione ipotecaria) secondo l'art. 22, comma 7, d.lgs. n. 472/1997
- Le questioni processuali e di merito sollevate in Cassazione (omessa motivazione, violazioni normative) possono risultare irrilevanti se sopravviene un giudicato che determina l'inammissibilità del ricorso
- Il giudice può e deve rilevare d'ufficio l'esistenza di giudicato esterno anche se formato dopo la sentenza impugnata; le parti non possono sottrarsi all'effetto preclusivo del giudicato
- Quando l'Amministrazione finanziaria non svolge difesa nel giudizio di Cassazione, le spese possono essere dichiarate irripetibili a carico del ricorrente in relazione a quella fase
- Se la controversia sui termini di accertamento (es. raddoppio dei termini) è stata decisa in uno dei giudizi tra le stesse parti, la questione può ritenersi preclusa nei successivi giudizi concernenti le misure cautelari collegate
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