Cassazione Civile, Sentenza n. 7966/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul recesso e risoluzione di un contratto di installazione/gestione di apparecchi da gioco (art. 110 TULPS): Venezia Giochi aveva comunicato la risoluzione e disinstallato gli apparecchi, denunciando violazioni della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (pagamenti in contanti). Bar Sport contestava la legittimità di tale risoluzione e deduceva che i pagamenti in contanti della concedente avrebbero giustificato la risoluzione a valle; la questione principale è dunque l'interpretazione e l'applicazione delle norme inderogabili sulla tracciabilità dei pagamenti nella filiera del gioco e il collegamento negoziale tra il contratto con il concessionario (a monte) e quello tra gestore ed esercente (a valle).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso di Bar Sport (assorbendo il quarto), ritenendo che la disciplina speciale sulla filiera del gioco imporrebbe la tracciabilità integrale dei flussi finanziari e l'esclusione di pagamenti in contanti; ha affermato altresì l'esistenza di uno stretto collegamento negoziale tra contratto a monte (concessionario) e contratto a valle (gestore/esercente) e che le norme inderogabili di interesse pubblico escludono la valutazione della condotta delle parti secondo criteri privatistici di correttezza e buona fede in grado di giustificare deroghe. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio, con condanna alle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 24, comma 1-bis, d.l. 6/7/2011 n. 98
"Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento"
La Corte interpreta la norma come inderogabile: nella filiera del gioco è vietato l'uso di contante per i versamenti e occorre piena tracciabilità; norme di interesse pubblico prevalgono su disposizioni privatistiche.
art. 3, l. 13/8/2010 n. 136 (co. 1 e co. 9-bis)
"Tutti gli appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali... tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"; "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto"
La norma impone l'obbligo di conti dedicati e pagamenti tracciabili; la violazione è causa di risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano la filiera.
art. 3, co. 1, l. n. 187/2010
Ribadisce la necessità di registrare i flussi finanziari su conti correnti dedicati e l'uso di strumenti tracciabili; la Corte lo considera applicabile e pacificamente estensibile al settore del gioco.
art. 110 T.U.L.P.S. n. 773/1931
Richiamato per identificare gli apparecchi da gioco leciti e il regime giuridico degli esercenti; la Corte sottolinea che i proventi appartengono allo Stato sin dal momento della riscossione, rafforzando l'interesse pubblico alla tracciabilità.
artt. 1175 e 1375 c.c.
I principi di diligenza e buona fede nell'esecuzione non possono derogare a norme inderogabili di interesse pubblico che regolano la filiera del gioco; la Corte esclude che possano giustificare deroghe alla tracciabilità.
artt. 1382 e 1384 c.c.
Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla clausola penale; la Corte assorbe il motivo (non decide su di esso) ma conferma che la valutazione della penale va ripresa dal giudice di merito alla luce del nuovo quadro normativo.
art. 383, 4° co. c.p.c.
Norma processuale applicata dalla Corte per rinviare la causa alla Corte d'Appello per nuovo esame dopo la cassazione.
art. 348-bis, 348-ter e art. 380-bis c.p.c.
Norme processuali citate nel procedimento (inammissibilità dell'appello, ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, assegnazione per adunanza camerale); la Corte compie valutazioni anche sulla base della rilevanza nomofilattica delle questioni.
Massime di principio
- Nella filiera del gioco le norme che impongono la tracciabilità dei flussi finanziari sono inderogabili: i pagamenti devono transitare su conti dedicati tramite strumenti idonei (es. bonifico); l'uso di contante è escluso e la violazione può comportare la risoluzione di diritto del contratto.
- Il principio di buona fede e le regole di correttezza contrattuale non consentono di eludere norme di ordine pubblico o disposizioni volte a prevenire il riciclaggio e la penetrazione criminale nell'attività di gioco.
- Esiste un collegamento negoziale stretto tra il contratto 'a monte' (concessionario/rete) e quello 'a valle' (gestore/esercente): violazioni delle regole della filiera possono riverberarsi su entrambi i livelli, con applicazione del principio "simul stabunt simul cadent" quando previsto dalla disciplina.
- In presenza di disposizioni speciali che attribuiscono natura pubblicistica al denaro raccolto (proventi del gioco), il giudice deve privilegiare l'interesse pubblico alla trasparenza e alla tracciabilità rispetto agli interessi privati e alle clausole contrattuali.
- In situazioni analoghe, il gestore/esercente deve documentare e utilizzare strumenti di pagamento tracciabili; il soggetto che invoca l'inadempimento per pagamenti non tracciati potrà far valere la risoluzione di diritto solo se la normativa e il contratto la prevedono espressamente.
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