Cassazione Civile, Sentenza n. 7965/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa ai lavori di rifacimento di un terrazzo: la ricorrente chiedeva la riduzione del prezzo per vizi dell'opera e il risarcimento dei danni per infiltrazioni d'acqua; il resistente (appaltatore/erede) chiedeva il pagamento del saldo del compenso e il compenso per l'allaccio fognario. In primo grado il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'Appello ha riformato accogliendo sia l'appello della committente (riconoscendo danni) sia l'appello incidentale dell'appaltatore (liquidando il compenso per allaccio fognario), quantificando in particolare danni per infiltrazioni e liquidando un importo di €. 3.683,37 per l'allaccio fognario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato dieci motivi di ricorso: ha rigettato il quinto motivo (sul danno da disagio abitativo) ritenendo che la valutazione di merito sulla prova sia discrezionale e non sindacabile in questa sede; ha invece accolto il primo motivo nella parte in cui la Corte d'appello ha applicato l'art. 1227, comma 2 c.c. (riduzione del risarcimento per aggravamento del danno) senza accertare che l'appaltatore avesse proposto l'eccezione prevista dalla norma, rendendo necessario un nuovo esame; ha altresì accolto l'ottavo motivo rilevando il vizio di ultrapetizione perché la Corte d'Appello ha liquidato per l'allaccio fognario una somma (€. 3.683,37) molto superiore a quella effettivamente richiesta dall'appaltatore in giudizio (€. 405,98), e parte di quella maggiore somma risultava comprensiva di voci non richieste. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame sui profili indicati (in particolare: verifica della tempestiva e formale eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. e correzione dell'ultrapetizione), con regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Diversi motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Distinzione tra concorso di colpa del danneggiato (primo comma) e comportamento del danneggiato che produce soltanto aggravamento del danno (secondo comma); la riduzione per aggravamento è vincolata all'eccezione specifica proposta dalla parte che invoca la riduzione e non può essere applicata d'ufficio dal giudice.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 5)
Fondamento dei motivi di cassazione: il n.4 (nullità per violazione di norme processuali che determinano nullità) è stato utilizzato per denunciare vizi di motivazione e violazione del principio della domanda; il n.5 limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione delle prove di merito, escludendo la rinnovabilità delle critiche sulla discrezionalità valutativa.
Rilevanza degli atti processuali (comparsa di costituzione e memorie) per verificare la tempestiva proposizione di eccezioni, in particolare quella richiesta per l'applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c.; la Corte ha richiamato che l'eccezione va cercata negli atti idonei ratione temporis.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio invocato dalla ricorrente per censurare presunte violazioni; la Corte ha esaminato i profili di rispetto del contraddittorio ma ha accolto i motivi essenziali per ragioni sostanziali e processuali.
Norme sul regolamento delle spese di lite: il giudizio di legittimità ha disposto la regolazione delle spese in considerazione dell'esito parziale favorevole al ricorrente e del rinvio per nuovo esame.
Richiamato nella censura in relazione alla domanda e al principio della domanda; la Corte ha valutato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ha ritenuto sussistente ultrapetizione sul punto dell'allaccio fognario.
Principio dell'onere della prova evocato nelle censure; la Corte ha ricordato che la valutazione della prova in merito è rimessa al giudice di merito salvo i limiti di sindacato in Cassazione.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riduce il risarcimento per un presunto 'aggravamento' del danno ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., deve verificare che la parte che invoca la riduzione abbia tempestivamente e formalmente sollevato l'eccezione; in mancanza la riduzione può essere annullata in cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: le critiche sulla scelta valutativa (precisione, gravità, concordanza delle presunzioni, quantificazione del danno) sono in gran parte inammissibili in cassazione per effetto dell'art. 360 c.p.c. n.5.
- Il vizio di ultrapetizione si verifica quando il giudice assegna un bene della vita o una somma oltre i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti; tale vizio determina la cassazione quando emergano elementi che mostrino l'assenza di una domanda corrispondente in atti.
- Le dichiarazioni di valore e le formalità fiscali (es. indicazione della somma ai fini del contributo unificato) non necessariamente vincolano il giudice sul quantum del danno se la domanda originaria chiedeva i danni 'nella misura provata in corso di causa'.
- Nelle cause relative a vizi di opere edilizie è essenziale documentare e proporre in giudizio le eccezioni e le richieste in modo puntuale (comparsa di costituzione, memorie, perizie) perché molte eccezioni rilevabili ai fini della liquidazione sono atti di parte e non possono essere assunte d'ufficio dal giudice.
- Se la Cassazione accoglie motivi che incidono sulla determinazione del danno o su ultrapetizione, il processo viene normalmente cassato e rinviato per nuovo esame; conseguentemente la regolazione delle spese può essere riaperta e rideterminata in relazione all'esito parziale.
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