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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7923/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda risarcitoria per danni al fondo di proprietà di Leda Di Prisco causati da fenomeni erosivi riconducibili alla realizzazione del porto di Saline Joniche (opere iniziate dalla ex Cassa del Mezzogiorno e poi gestite da soggetti succedutisi). Questione centrale: se il trasferimento delle competenze in materia portuale dallo Stato/Ministero alla Regione Calabria (d.lgs. n.112/1998 e successivi provvedimenti attuativi) abbia fatto venir meno la legittimazione passiva del Ministero per fatti verificatisi anteriormente al trasferimento e, conseguentemente, se il diritto al risarcimento fosse prescritta. Il Ministero aveva eccepito carenza di legittimazione passiva e prescrizione; il ricorrente contestava che la responsabilità del Ministero per condotte anteriori al trasferimento non potesse essere esclusa e che, trattandosi di illecito permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Di Prisco, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione. La Corte suprema ha rilevato che i giudici d'appello non hanno adeguatamente verificato se il trasferimento delle funzioni avesse comportato una successione 'in universum ius' (con trasferimento dei diritti e degli obblighi) o meno, e non hanno adeguatamente valutato la natura dell'illecito (istante con effetti permanenti vs. illecito permanente) e le conseguenze sulla prescrizione. Sul punto, la Cassazione ha precisato che, in caso di illecito permanente, la prescrizione incomincia a decorrere dalla cessazione della condotta contra ius; la sostituzione del soggetto può interrompere la permanenza e fare sorgere una nuova responsabilità del successore. La Corte d'appello dovrà ora accertare la legittimazione passiva del Ministero, verificare l'esistenza dell'illecito a suo carico e, in caso affermativo, determinare la decorrenza della prescrizione alla luce della natura dell'illecito e del momento in cui la condotta si è realizzata rispetto al trasferimento delle competenze. Sono inoltre demandate al giudice di rinvio le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 cod.civ.

    Fondamento della responsabilità aquiliana; invocato come base del diritto al risarcimento per fatto illecito. La Corte lo raccorda con la distinzione tra illecito istantaneo e illecito permanente ai fini della prescrizione.

  • d.lgs. n. 112/1998

    art. 105 lett. e), art. 7

    Norma che ha trasferito funzioni dallo Stato alle Regioni in materia, tra l'altro, di porti di rilevo regionale o interregionale. La questione è se tale trasferimento abbia comportato anche successione dei diritti e degli obblighi (legittimazione passiva) o meno; la Corte ha ritenuto necessario verificare se la successione sia stata 'in universum ius' (sopravvivenza dello scopo) o limitata.

  • d.p.c.m. 12 ottobre 2000

    Provvedimento richiamato come parte del quadro attuativo utile a fissare tempi e modalità del trasferimento/riclassificazione dei porti, rilevante per stabilire la decorrenza degli effetti del trasferimento.

  • d.p.c.m. 31/12/2000

    Data richiamata nel ricorso come momento possibile di effettivo trasferimento/riclassificazione dei porti, rilevante per determinare quando sia iniziata o cessata la competenza statale.

  • art. 111 cod.proc.civ.

    Previsione della successione nel processo quando il trasferimento del rapporto controverso avviene in corso di causa; la Corte ha ricordato che l'art. 111 non è applicabile se il trasferimento è avvenuto prima dell'instaurazione del giudizio.

  • art. 2947 cod.civ.

    Norma sul termine di prescrizione per il diritto al risarcimento: la Corte ne ricava il principio che, nell'illecito permanente, la prescrizione decorre solo dalla cessazione della permanenza.

  • Cass. Sez. Un., n. 493/1999 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per la definizione dell'illecito permanente e per il principio secondo cui la permanenza, ai fini della prescrizione, va riferita alla continuità della condotta dell'agente: la successione soggettiva interrompe la permanenza salvo che il medesimo soggetto continui la condotta contra ius.

Massime di principio

  • Il trasferimento di funzioni amministrative da uno Stato/ente a un altro non comporta automaticamente la successione nei diritti e obblighi: occorre verificare se la legge o l'atto che dispone il trasferimento prevede una successione 'in universum ius' (trasferimento generalizzato di posizioni) o una successione limitata/privata.
  • L'art. 111 c.p.c. (successione nel processo) è applicabile solo quando il trasferimento del rapporto controverso avviene durante il processo; se il trasferimento è avvenuto prima dell'instaurazione del giudizio, bisogna valutare la concreta disciplina legislativa della successione.
  • Distinguere sempre tra illecito istantaneo con effetti permanenti e illecito permanente: per l'illecito istantaneo la prescrizione decorre dal momento del fatto (o della percezione), mentre per l'illecito permanente la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita.
  • In caso di successione di soggetti, la permanenza dell'illecito si verifica solo se la stessa persona (o lo stesso soggetto giuridico) prosegue senza soluzione di continuità la condotta contra ius; la sostituzione del soggetto può interrompere la permanenza e far sorgere una autonoma responsabilità del successore.
  • In caso di controversia su danni derivanti da opere pubbliche realizzate da soggetti succedutisi, il giudice deve: (a) accertare la natura dell'illecito (istantaneo vs permanente); (b) verificare il contenuto e gli effetti dell'atto legislativo/ amministrativo che ha disposto il trasferimento (se ha trasferito anche gli obblighi/attività); (c) determinare le date rilevanti per il decorso della prescrizione (momento del fatto, momento del trasferimento, momento di cessazione della condotta).
  • Per il ricorrente/convenuto: documentare con atti normativi e amministrativi la portata del trasferimento delle funzioni e l'eventuale continuità o interruzione della condotta del soggetto che ha causato il danno; per il giudice: appurare la successione giuridica e la natura della condotta prima di decidere sulla legittimazione passiva e sulla prescrizione.

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