Cassazione Civile, Sentenza n. 7943/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La s.n.c. ha chiesto l'equa riparazione per la presunta irragionevole durata del processo civile svolto in tre gradi (Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione). Ha contestato il calcolo operato dalla Corte d'appello che aveva valutato separatamente la ragionevolezza per ciascun grado e aveva assunto come dies a quo la data della costituzione nel primo grado a seguito della chiamata in garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la durata del 'processo presupposto' debba essere calcolata unitariamente sommando i tempi effettivi di tutti i gradi, escludendo i periodi di sospensione e i tempi intercorrenti tra il dies a quo delle impugnazioni e la loro effettiva proposizione, e applicando l'arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi una sola volta sul totale. Ha quindi cassato il decreto della Corte d'appello nella parte in cui aveva applicato un calcolo frazionato per ogni grado e aveva individuato erroneamente il dies a quo. Sul secondo motivo (applicabilità dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 come novellato dalla l. n. 208/2015 e questione di irretroattività) la Corte l'ha rigettato: ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge 28/12/2015 n. 208 (entrata in vigore 1/1/2016) alle domande proposte dopo tale data, trattandosi di nuova disciplina sostanziale senza regime transitorio. La causa è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione che occorrono ulteriori accertamenti di fatto e per decidere sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-bis e 2-ter
I commi dettano i criteri per la determinazione della durata del processo presupposto; vanno interpretati in armonia col principio di unità del processo, per cui la durata si calcola rispetto all'intero procedimento e non per singolo grado
legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1
Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo
Stabilisce la misura annuale indicativa dell'indennizzo; la Corte ha ritenuto applicabile la versione modificata dalla legge n. 208/2015 alle domande proposte dopo il 1° gennaio 2016
legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777 e comma 999
Comma 777: modifiche all'art. 2-bis (come sopra); comma 999: dispone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016
Ha introdotto la nuova misura dell'indennizzo (art. 2-bis) e non ha previsto un regime transitorio; per la Corte è norma sostanziale applicabile alle domande proposte dopo l'entrata in vigore
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1 (CEDU)
Garantisce il diritto al processo in tempi ragionevoli; secondo la giurisprudenza della Corte EDU il termine va valutato sull'intero procedimento, con cumulazione dei ritardi nei vari gradi
Giurisprudenza Corte EDU (es.: König, Scordino, Satakunnan Markkinapörssi)
Conferma che nel valutare la ragionevolezza dei tempi processuali si deve considerare l'intero iter e che, in caso di intervento di terzi su istanza di parte, il procedimento si considera iniziato con la notificazione della citazione a comparire
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 111 e 117
Richiamati in rapporto al rispetto dei diritti processuali e all'obbligo di conformità agli obblighi internazionali e costituzionali nell'interpretazione delle norme sul processo e sulla durata ragionevole
art. 11 delle Preleggi (principio di irretroattività)
Principio generale dell'irretroattività delle leggi; la Corte ha ritenuto che la modifica normativa del 2015 sia sostanziale e applicabile alle domande presentate dopo l'entrata in vigore, non violando il principio per la mancanza di norme transitorie contrarie
norme processuali (art. 23 comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. in L. 176/2020; art. 375 c.p.c.; art. 380-bis c.p.c.; art. 384 comma 2 c.p.c.)
Richiamate per la procedura di trattazione del ricorso in Cassazione (decisione in camera di consiglio, possibilità di declaratoria di manifesta infondatezza e rinvio alla pubblica udienza o alla Sezione semplice); art. 384 comma 2 richiede rinvio se occorrono accertamenti di fatto non emergenti dal provvedimento impugnato
Massime di principio
- La durata del 'processo presupposto' va calcolata in senso unitario: si sommano i tempi effettivi di tutti i gradi senza operare arrotondamenti grado per grado
- Le sospensioni e i periodi intercorrenti tra il dies a quo per proporre un'impugnazione e il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta vanno esclusi dal computo della durata
- L'arrotondamento della frazione d'anno superiore a sei mesi (ai fini dell'indennizzo) va applicato una sola volta sulla durata complessiva
- Se l'intervento di terzi è avvenuto su istanza di parte, il processo si considera iniziato con la notificazione della citazione a comparire (dies a quo), non con la successiva costituzione in senso formale
- La disciplina sul moltiplicatore annuo di indennizzo introdotta dalla legge n. 208/2015 è applicabile alle domande di equa riparazione proposte dopo il 1° gennaio 2016, trattandosi di modifica sostanziale senza regime transitorio
- Se la decisione di legittimità accerta errori di calcolo o di diritto relativi al computo della durata, il giudice che revoca deve rinviare la causa al giudice a quo per nuovi accertamenti di fatto quando tali accertamenti non emergono dal provvedimento impugnato
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