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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13690/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui l'Ufficio, a seguito di indagini finanziarie svolte anche nell'ambito di un procedimento penale, ha rideterminato redditi d'impresa ai fini IRPEF, IVA e IRAP, imputando al contribuente numerose movimentazioni bancarie non giustificate rinvenute su conti correnti personali e su conti intestati a società ritenute a lui riconducibili. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto parzialmente gli appelli reciproci, deducendo: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 6 e 55 TUIR, sostenendo che non fosse provata l'esistenza di un'impresa commerciale in proprio e che le movimentazioni non potessero essere imputate a lui solo per l'entità dei movimenti e per la carica di amministratore; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 42 d.P.R. 600/1973, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d'appello sull'attribuzione dell'attività imprenditoriale in proprio; 3) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR imputato a reddito d'impresa tutti i prelevamenti e versamenti sui conti personali senza prova della loro riferibilità ad attività imprenditoriale; 4) analoghe censure, anche ai sensi dell'art. 53 Cost., con riguardo ai movimenti sui conti societari. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché diretto a contestare valutazioni di fatto.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Agenzia, ma ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la motivazione per relationem dell'avviso è valida se rinvia a verbali e atti già conosciuti dal contribuente; che le risultanze delle indagini bancarie possono fondare l'accertamento anche su conti formalmente intestati a terzi, purché l'Ufficio dimostri la disponibilità di fatto del conto da parte del contribuente; che la presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 sposta sul contribuente l'onere di provare analiticamente che i movimenti siano già stati considerati o siano fiscalmente irrilevanti; e che il ricorso, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in cassazione. È stata inoltre ritenuta non decisiva la sentenza penale assolutoria, sia perché non risultava irrevocabile, sia perché comunque non produce automaticamente giudicato nel processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che, in presenza della presunzione legale sulle movimentazioni bancarie, l'onere di provare la non imponibilità dei movimenti grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione legale di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici previsti da questa norma.

  • art. 6 TUIR

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura sulla base delle regole probatorie tributarie.

  • art. 55 TUIR

    Richiamato dal ricorrente; non è ritenuto violato per le ragioni esposte dalla Corte.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria d'appello, censura ritenuta infondata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della CTR congrua.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato sia in tema di motivazione dell'avviso sia in relazione alla pretesa impositiva; la Corte considera sufficiente la motivazione per relationem.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    Consente di porre a base dell'accertamento versamenti e prelievi sui conti del contribuente; può operare anche su conti di terzi nella disponibilità di fatto del contribuente, con inversione dell'onere della prova.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Norma parallela a quella sulle imposte dirette, che consente l'utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini IVA.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    Cita il requisito di motivazione dell'atto impositivo; la motivazione per relationem è ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per veicolare le censure di violazione di legge, che la Corte considera in realtà dirette a una rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, i versamenti e i prelievi sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di maggiori ricavi o compensi; il contribuente può superarla solo con prova contraria analitica, dimostrando specificamente la non rilevanza fiscale di ciascun movimento o la sua già avvenuta inclusione nella base imponibile.
  • La presunzione legale sulle movimentazioni bancarie opera anche ai fini di dimostrare l'esistenza di un'attività d'impresa occulta: l'Ufficio non deve previamente provare in modo autonomo e definitivo la qualifica imprenditoriale del soggetto, potendo ricostruirla dai movimenti bancari stessi.
  • Le indagini bancarie possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi, purché l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni qualificate, che quei conti erano nella disponibilità di fatto del contribuente; una volta raggiunta tale prova, la presunzione legale opera anche su tali rapporti.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando richiama atti e verbali già conosciuti dal contribuente e idonei a consentirgli un'effettiva difesa; la distinzione rilevante è tra validità formale della motivazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa, che attiene invece al merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove mascherandola da violazione di legge: le censure che mirano in sostanza a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibilmente dirette a ottenere un terzo grado di merito.
  • La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere considerata dal giudice tributario come elemento probatorio, ma la sua rilevanza va apprezzata autonomamente nel diverso giudizio.
  • Una prova contraria meramente generica non è sufficiente a vincere la presunzione bancaria: occorre indicare la provenienza, la destinazione e la giustificazione di ciascun singolo movimento, con dati puntuali e documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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