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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale. Con un unico motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di compiere la comparazione tra la sua situazione attuale in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio. In particolare, contesta la valutazione negativa sul requisito dell'integrazione sociale e familiare in Italia, rilevante per la protezione speciale. Il Ministero intimato non ha svolto difese sostanziali in cassazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo perché il Tribunale aveva già escluso, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato, che il richiedente fosse integrato nella comunità locale: soggiorno in Italia iniziato solo nel novembre 2020 e ridotta esperienza lavorativa documentata solo da febbraio a maggio 2022, peraltro in prossimità del deposito del ricorso. La Corte richiama il principio secondo cui, per la protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato, rileva direttamente l'integrazione sociale e familiare in Italia senza necessità di comparazione con il Paese d'origine. L'ulteriore rilievo del tribunale sulla mancanza di pericolo in caso di rimpatrio è ritenuto assorbito. Non vengono liquidate spese; è dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    È la norma invocata dal ricorrente per sostenere il diritto alla protezione speciale; la Corte, nel richiamare la disciplina vigente, valorizza la rilevanza dell'integrazione sociale e familiare in Italia senza necessità di comparazione con il Paese di origine.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    Attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, senza bisogno di una comparazione con le condizioni del Paese di provenienza, neppure attenuata.

  • d.l. n. 130 del 2020

    Ha modificato la disciplina della protezione speciale, ampliando il rilievo dei profili di integrazione in Italia.

  • l. n. 173 del 2020

    Legge di conversione del d.l. n. 130 del 2020, richiamata quale fonte della modifica normativa.

  • Cass. 8 giugno 2022, n. 18455

    Richiamata per affermare che la protezione speciale non richiede giudizio di comparazione con il Paese d'origine, neppure in forma attenuata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, ciò che conta è l'effettiva integrazione sociale e familiare maturata in Italia dal richiedente, non essendo necessario compararla con la situazione del Paese d'origine.
  • Quando il giudice di merito esclude l'integrazione sulla base di elementi fattuali concreti, il ricorrente per cassazione deve aggredire specificamente quei dati; altrimenti la censura resta inidonea a scardinare l'accertamento compiuto.
  • Se il requisito dell'integrazione in Italia manca, ogni ulteriore valutazione sulla pericolosità del rimpatrio può risultare assorbita ai fini della protezione speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleRicorso per cassazione
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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