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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13631/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una banca presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per oltre un milione di euro, assumendo che il credito derivasse da un contratto di conto corrente e da un contratto di affidamento stipulati, in realtà, nell'interesse della fallita da due soggetti che avevano operato senza spendere espressamente il nome della società. Il giudice delegato respingeva l'istanza e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava il diniego ritenendo che i contratti fossero stati conclusi in proprio dai sottoscrittori, che nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam la contemplatio domini dovesse risultare dall'atto scritto e non potesse essere desunta tacitamente o per presunzioni, e che fosse irrilevante la successiva delibera del consiglio di amministrazione con cui la società aveva approvato o ratificato l'operazione. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1388 c.c., sostenendo che la contemplatio domini della società potesse desumersi tacitamente e presuntivamente da plurimi elementi di fatto, tra cui l'utilizzo dell'affidamento per un pagamento a favore di terzi e l'urgenza dell'operazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse valutato un documento da cui emergeva, a suo dire, la spendita del nome della società nell'ordine di bonifico e nella contabile di esecuzione; 3) falsa applicazione dell'art. 1399 c.c., assumendo che la delibera del consiglio di amministrazione avesse validamente ratificato i contratti, analogamente a quanto avviene per l'atto del falsus procurator. Il curatore resisteva chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava la ratio decidendi del tribunale: il giudice di merito aveva fondato il diniego sul rilievo che, essendo i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la spendita del nome della società doveva risultare dall'atto scritto, con esclusione della contemplatio domini tacita o presuntiva. Ha respinto il secondo motivo perché il documento invocato non era decisivo ai fini della diversa qualificazione dei contratti come conclusi in nome della società. Ha respinto il terzo motivo perché l'art. 1399 c.c. presuppone la spendita del nome del dominus da parte del falsus procurator, mentre nel caso concreto i sottoscrittori non avevano speso il nome della società; ne ha tratto la conclusione che un soggetto estraneo al contratto non può successivamente farlo proprio con una mera manifestazione unilaterale di volontà. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    norma processuale richiamata per la domanda di ammissione al passivo del fallimento.

  • art. 99, u.c., l.fall.

    il ricorso per l'impugnazione dello stato passivo era stato proposto entro il termine breve di trenta giorni.

  • art. 369 c.p.c.

    la censura relativa all'omesso deposito del provvedimento non aveva rilevanza, poiché il ricorso era stato comunque proposto tempestivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la falsa applicazione degli artt. 1388 e 1399 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per lamentare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il fatto non decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la falsa applicazione dell'art. 1399 c.c.

  • art. 1388 c.c.

    la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio del decreto, fondata sulla necessità che la spendita del nome risultasse dall'atto scritto nei contratti a forma scritta ad substantiam.

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica è possibile per l'atto compiuto dal falsus procurator che abbia speso il nome del dominus; non è invece configurabile quando il nome del rappresentato non sia stato speso affatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, la spendita del nome del rappresentato deve risultare dall'atto scritto e non può essere desunta tacitamente o per presunzioni da elementi extratestuali.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile o infondata quando il fatto invocato, anche se considerato, non sarebbe idoneo a sovvertire la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • La ratifica ex art. 1399 c.c. presuppone che l'atto sia stato compiuto da un soggetto che abbia comunque speso il nome del rappresentato senza poteri; se il nome del rappresentato non è stato speso, manca il presupposto stesso per l'operatività della ratifica.
  • Un soggetto che non sia stato parte del contratto non può farlo proprio con una mera manifestazione unilaterale successiva quando manca, ab origine, la spendita del nome richiesta dalla disciplina della rappresentanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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