Cassazione Civile, Ordinanza n. 13645/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di effettuare la comparazione tra la sua attuale situazione di vita in Italia e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Secondo il ricorrente, tale giudizio comparativo era necessario per valutare il diritto alla protezione speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il Tribunale aveva escluso, sulla base di elementi concreti, l'esistenza di un effettivo radicamento del richiedente in Italia: soggiorno iniziato da poco tempo, assenza di esperienza lavorativa e già intervenuto coinvolgimento in procedimenti penali per fatti di truffa e falso. Ha quindi affermato che, in tema di protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, il parametro decisivo è l'integrazione sociale e familiare in Italia, non essendo necessaria una comparazione con le condizioni del Paese di origine. Poiché il giudizio di mancata integrazione non era stato efficacemente censurato, la doglianza è stata respinta; è rimasto assorbito ogni ulteriore profilo relativo all'assenza di pericolo in caso di rimpatrio. La Corte ha rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il ricorrente lo invocava per censurare l'omessa comparazione tra situazione in Italia e situazione nel Paese di origine; la Corte, richiamando il quadro della protezione speciale, ha ritenuto la censura infondata perché il giudizio decisivo riguardava l'effettiva integrazione in Italia.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
La protezione speciale attribuisce rilievo diretto all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia; non richiede una comparazione con le condizioni del Paese di rimpatrio, neppure in forma attenuata.
È indicato come intervento modificativo dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, che ha inciso sulla disciplina della protezione speciale.
Legge di conversione del d.l. n. 130 del 2020, richiamata come fonte della modifica normativa sulla protezione speciale.
Cass. 8 giugno 2022, n. 18455
È richiamata per affermare che, in materia di protezione speciale, non occorre il giudizio di comparazione con il Paese di origine, neppure attenuato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di protezione speciale, la verifica centrale è l'effettivo radicamento del richiedente nel territorio italiano sotto il profilo sociale e familiare; se tale integrazione manca, il diritto non può essere riconosciuto.
- Per la protezione speciale non è necessario un giudizio comparativo tra condizioni di vita in Italia e condizioni del Paese di origine, neppure nella forma della comparazione attenuata o della proporzionalità inversa.
- In sede di legittimità, la censura sulla protezione speciale è infondata se non aggredisce in modo specifico e coerente gli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di mancata integrazione compiuto dal giudice di merito.
- Quando il rigetto del motivo assorbe ogni ulteriore profilo della decisione, la Corte può limitarsi a rilevare l'assorbimento delle altre ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13631/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13635/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13637/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13666/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →