Cassazione Civile, Ordinanza n. 13635/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una banca, per il tramite della mandataria incaricata della gestione del credito, aveva presentato domanda di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare per un credito derivante da mutuo fondiario, collegato a un accollo pro quota del 2004. Il giudice delegato aveva dichiarato la domanda inammissibile perché proposta solo nel 2016, molto tempo dopo la chiusura della verifica del passivo, e senza prova che il ritardo fosse dovuto a causa non imputabile. Il tribunale ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall., valorizzando che la banca era intervenuta nel 2013 in una procedura esecutiva immobiliare relativa anche ai beni ipotecati, procedura nella quale il curatore era subentrato al creditore procedente; da ciò ha desunto la conoscenza effettiva del fallimento e l’imputabilità del ritardo. In cassazione la banca ha dedotto: violazione del contraddittorio per avere il tribunale fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio senza previa interlocuzione; omesso esame dell’assenza di avviso ex art. 92 l.fall. e comunicazione ex art. 498 c.p.c.; erronea esclusione della rilevanza della mancanza del titolo esecutivo e della priorità dell’ordinanza di vendita nell’esecuzione individuale; erronea irrilevanza dello smarrimento degli originali dei titoli esecutivi; mancata considerazione di un errore di censimento del debitore; errata valorizzazione delle esigenze di chiusura rapida della procedura; e, infine, erronea condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme alla giurisprudenza il principio secondo cui, nella domanda di ammissione ultratardiva, il mancato avviso della procedura concorsuale integra in linea generale causa di inimputabilità del ritardo, ma tale presunzione viene superata se risulti che il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva del fallimento. Nel caso concreto, la banca non contestava di essere intervenuta nel 2013 nella procedura esecutiva immobiliare in cui il curatore era già subentrato e nella quale veniva espressamente indicato che erano coinvolti anche gli immobili ipotecati; ciò ha reso corretta la valutazione di imputabilità del ritardo. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del titolo esecutivo ai fini dell’insinuazione al passivo, perché in sede concorsuale non si svolge attività espropriativa, ed ha ribadito che il creditore fondiario, anche per la provvisoria assegnazione del ricavato, deve comunque insinuarsi al passivo. Conseguentemente sono stati ritenuti infondati o inammissibili i motivi di ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
disciplina il termine per la domanda di insinuazione al passivo e consente di valutare l'imputabilità del ritardo nella domanda ultratardiva; la sua violazione è esclusa quando il creditore abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva del fallimento.
l'omesso avviso al creditore dell'apertura della procedura è in linea generale causa di inimputabilità del ritardo, salvo prova contraria della conoscenza effettiva e tempestiva.
regola l'opposizione allo stato passivo; nel caso di specie è stata respinta perché la domanda ultratardiva era inammissibile.
la mancata comunicazione nel contesto dell'esecuzione immobiliare non ha impedito di ritenere conoscenza effettiva del fallimento, in presenza dell'intervento del creditore nella procedura esecutiva.
richiamato come parametro del contraddittorio; il tribunale non ha violato il principio perché ha deciso su una questione già compresa nel thema decidendum.
richiamato quale parametro del contraddittorio processuale, non violato nel caso concreto.
art. 24, comma 2, Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.
art. 111, comma 2, Cost.
invocato a sostegno della censura di nullità per violazione del contraddittorio, ma non ritenuto violato.
richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'errore di diritto, ma la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione operata dal tribunale.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto decisive le circostanze di conoscenza effettiva accertate dal tribunale.
richiamato per la valutazione delle prove, ma non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 41 del t.u.l.b.
richiamato nei motivi, ma non ha inciso sull'esito perché la questione decisiva era la conoscenza effettiva del fallimento e l'onere di insinuazione al passivo.
richiamati in relazione alla disciplina concorsuale e alla soddisfazione dei creditori, ma la Corte ha ribadito che il creditore fondiario deve comunque insinuarsi al passivo.
artt. 474, 475, 476, 484, 493, 524, 561, 566, 596, 512 c.p.c.
richiamati in relazione all'esecuzione individuale e al titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto tali profili irrilevanti ai fini dell'ammissione al passivo.
richiamato a proposito dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto assolto l'onere di provare la conoscenza effettiva del fallimento in capo al creditore.
base della condanna alle spese del soccombente.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la condanna è stata confermata in applicazione del principio di soccombenza.
Massime di principio
- Nella domanda di insinuazione ultratardiva al passivo fallimentare, il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura integra, di regola, una causa non imputabile di ritardo; tuttavia tale presunzione cede se il curatore dimostra che il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva del fallimento in tempo utile per attivarsi.
- La conoscenza effettiva del fallimento può desumersi anche dalla partecipazione del creditore a una procedura esecutiva immobiliare nella quale sia intervenuto il curatore e sia chiaro che i beni pignorati includono quelli assistiti da garanzia ipotecaria; in tal caso il ritardo nella domanda al passivo è imputabile.
- Ai fini dell'ammissione al passivo del creditore fondiario non è necessario il titolo esecutivo, poiché in sede concorsuale non si svolge attività espropriativa; il creditore, anche per conseguire la provvisoria assegnazione del ricavato, deve comunque insinuarsi al passivo.
- L'errore interno del creditore nella gestione o nel censimento dei propri debitori rientra nella sua sfera di controllo e non è idoneo, di regola, a rendere scusabile il ritardo nella domanda di insinuazione.
- Le questioni relative alla mancata sollevazione di eccezioni da parte del curatore non impediscono al giudice di rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda ultratardiva, quando si tratti di termini processuali perentori sottratti alla disponibilità delle parti.
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