Cassazione Civile, Ordinanza n. 13637/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagini finanziarie svolte nell'ambito di un procedimento penale. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, maggiori redditi d'impresa ritenendo che numerose movimentazioni bancarie, sia su conti personali del contribuente sia su conti intestati a società a lui riconducibili, fossero non giustificate e indizio dell'esercizio in proprio di un'attività imprenditoriale di commercio di orologi, argenteria e gioielleria. Il contribuente ricorreva deducendo: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c. per avere la CTR affermato l'esistenza di un'impresa in proprio senza prova; violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per l'utilizzo delle movimentazioni bancarie e per non aver considerato che una somma di euro 800.000,00 sul conto personale proveniva da rimborso di anticipazioni rese a una società; omesso esame di fatti decisivi circa la riferibilità delle movimentazioni e l'esercizio abituale dell'impresa; violazione del ne bis in idem e dell'art. 163 TUIR per asserita duplicazione di redditi già accertati in capo ad altra società. L'Agenzia delle Entrate proponeva a sua volta ricorso principale deducendo: violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento in materia IRAP; omesso esame sulla riferibilità al contribuente di conti fittiziamente intestati a società; nullità della decisione per carenza di motivazione; violazione delle norme sulle indagini finanziarie e sull'onere probatorio, contestando l'annullamento del recupero relativo ai conti della società Turistica San Marco ai Monti s.r.l.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia sul raddoppio dei termini per IRAP, affermando che tale istituto non opera per l'IRAP; ha ritenuto infondate le censure del contribuente sulla motivazione per relationem dell'avviso e inammissibile il quarto motivo sul preteso ne bis in idem; ha invece accolto il motivo del contribuente relativo alla mancata verifica della prova sulla natura non reddituale del versamento di euro 800.000,00 sul conto personale. Ha accolto anche i motivi dell'Agenzia relativi alla prova della riferibilità al contribuente dei conti intestati a terze società e alla motivazione della sentenza sul punto, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta ai principi sulle indagini bancarie e sulla prova contraria. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la movimentazione di euro 800.000,00 e la riconducibilità dei conti societari all'attività in proprio del contribuente.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
indica i diversi vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
regola il riparto dell'onere della prova; nelle indagini bancarie il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità delle movimentazioni.
le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera invece autonomamente.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i versamenti e prelevamenti su conti del contribuente costituiscono presunzione di reddito; la norma si estende anche ai conti intestati a terzi se l'Ufficio prova che siano nella disponibilità di fatto del contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal contribuente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente l'utilizzo delle indagini bancarie anche ai fini IVA e, secondo la Corte, analogamente ai fini dell'accertamento su conti intestati a terzi se riconducibili al contribuente.
artt. 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati dall'Agenzia per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento IRAP, che la Corte esclude.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione per relationem è valida se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa e difendersi; la Corte distingue la validità formale della motivazione dalla prova dei fatti costitutivi.
richiamato per la dedotta carenza di motivazione della sentenza di merito.
richiamato dall'Agenzia in tema di valutazione delle prove e delle risultanze processuali.
richiamato dal contribuente per sostenere il divieto di duplicazione della tassazione su medesimi redditi.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente sono presunti ricavi o compensi imponibili, senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo con prova analitica della provenienza e della destinazione delle singole movimentazioni, dimostrando alternativamente che esse sono già confluite nelle dichiarazioni o che sono fiscalmente irrilevanti.
- L'Ufficio può utilizzare anche conti formalmente intestati a terzi quando fornisca elementi, anche presuntivi qualificati, da cui risulti la disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente; una volta raggiunta tale prova, opera la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se l'atto richiamato contiene gli elementi necessari a rendere comprensibile la pretesa e a consentire la difesa; la carenza di allegazione di atti ulteriori non invalida l'atto se il PVC già espone i fatti costitutivi dell'accertamento.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, poiché per tale tributo le violazioni non sono assistite da sanzioni penali.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste formale della violazione di legge; le censure che mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti sono inammissibili.
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