Cassazione Civile, Ordinanza n. 13666/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato dai proprietari di un immobile a uso commerciale; la società conduttrice oppose lo sfratto sostenendo di essere subentrata nel rapporto originario e di dover corrispondere un canone molto più basso, assumendo che il contratto verbale risalisse a epoca anteriore al 1970 e che non fosse mai stato validamente modificato se non sul piano soggettivo. I locatori replicarono che nel 1996 era stato accorpato al locale originario un altro vano contiguo e che da allora il canone era stato rideterminato in misura maggiore. In un autonomo giudizio la conduttrice chiese inoltre l’accertamento del canone effettivamente dovuto. In appello, dopo un precedente annullamento con rinvio per motivazione apparente, la Corte territoriale ritenne provata una novazione oggettiva del contratto già nel 1986-1987, valorizzando un contratto di somministrazione idrica prodotto tardivamente e alcune ricevute di pagamento, e fissò il canone in euro 264,94 mensili. Nel ricorso per cassazione la conduttrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni in appello e nel giudizio di rinvio, per avere la Corte ammesso e valorizzato un documento prodotto tardivamente e ritenuto decisivo; 2) violazione dell’art. 394 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio svolto il nuovo esame richiesto dalla precedente cassazione se non limitandosi a registrare una contestazione avversaria; 3) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 394 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria fondata su un fatto inesistente; 4) violazione degli artt. 2702 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere attribuito al documento dell’acqua efficacia probatoria non spettantegli; 5) violazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, per avere liquidato integralmente le spese nonostante l’asserita ammissione della controparte al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto infondato il primo perché il documento tardivamente prodotto era stato considerato decisivo ai fini della collocazione temporale della novazione; infondato il secondo perché, nel giudizio di rinvio dopo cassazione per motivazione apparente, il giudice conserva il potere di riesaminare la prova e di colmare le carenze motivazionali, salvo il solo limite dei fatti definitivamente accertati; infondato il terzo perché la Corte d’appello non era incorsa in contraddizione, avendo ritenuto l’indicazione dell’anno 1986 un mero lapsus e avendo poi fondato la decisione sul complesso del materiale istruttorio; inammissibile il quarto per difetto di correlazione con la motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva attribuito al documento valore di scrittura privata ex art. 2702 c.c.; inammissibile il quinto per difetto di specifica documentazione del fatto processuale dedotto e comunque perché le norme sul patrocinio a spese dello Stato incidono sul distinto rapporto tra beneficiario ed Erario, non su quello tra le parti del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il giudice conserva i poteri di indagine e valutazione della prova, ma deve rispettare il vincolo derivante dalla precedente cassazione e non riproporre il medesimo deficit motivazionale già censurato.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’inammissibilità della produzione tardiva in appello; la Corte, nel caso concreto, ha però ritenuto il documento ammesso perché decisivo ai fini della datazione della novazione.
Invocato in relazione alle preclusioni probatorie, ma il motivo è stato respinto perché il documento tardivo è stato considerato decisivo e comunque valutato nel quadro istruttorio.
art. 111 Cost.
La doglianza di motivazione contraddittoria è stata esclusa perché la Corte territoriale non ha fondato la decisione su un fatto inesistente, ma ha ritenuto un lapsus l’indicazione errata dell’anno.
Non è stata riconosciuta una falsa applicazione della norma, poiché il documento considerato non è stato utilizzato come scrittura privata con efficacia probatoria propria del sottoscrittore.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte ha osservato che la disciplina del patrocinio rileva nel distinto procedimento di liquidazione.
Le norme sul patrocinio a spese dello Stato incidono sul rapporto tra beneficiario ed Erario e non consentono alla parte soccombente di contestare la quantificazione delle spese dovute alla controparte.
art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante nel giudizio di regolazione delle spese tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica documentazione e localizzazione del fatto processuale dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice conserva ampi poteri di riesame della prova e può fondare la decisione anche su ulteriori elementi istruttori, purché non contrasti con i fatti definitivamente coperti dal precedente annullamento e non riproduca il vizio motivazionale già censurato.
- La produzione documentale tardiva può assumere rilievo se il documento è ritenuto decisivo per la ricostruzione di un fatto storico controverso e il giudice ne motiva l’utilizzazione nel quadro complessivo delle risultanze probatorie.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente formulate come violazioni di legge o vizi di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La censura per falsa applicazione di una norma probatoria è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia in realtà attribuito al documento il valore giuridico che il ricorrente assume come erroneamente riconosciuto.
- Le regole sul patrocinio a spese dello Stato disciplinano i rapporti tra la parte ammessa al beneficio e l’Erario; esse non incidono sul titolo e sulla quantificazione della condanna alle spese tra le parti del giudizio, che resta regolata dalla sentenza di merito.
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