Sentenza del 07/07/2020 n. 14039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento formata a seguito della definitività di un accertamento IRPEF e IRAP relativo al 1996, deducendone la nullità per difetto di motivazione e per l'omesso invio dell'avviso bonario ex DPR 600/1973 art.36‑bis; denunciava inoltre tardiva formazione del ruolo, violazioni dello Statuto del contribuente e della L. 241/1990, vizio di motivazione e vizi relativi all'indicazione degli interessi e alla sottoscrizione della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la cartella: il richiamo alla sentenza di primo grado che aveva convalidato l'accertamento soddisfaceva l'esigenza informativa e implicitamente provava la tempestività della formazione del ruolo (ruolo formato il 10.3.2010, notifica cartella 4.5.2010, entro il biennio dalla pubblicazione della sentenza del 21.5.2008). Ha escluso l'applicabilità dell'art.36‑bis DPR 600/1973 alla cartella emessa su ruolo collegato ad accertamento divenuto definitivo; ha ricordato che per i crediti fondati su sentenza definitiva opera la prescrizione decennale ex art.2953 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato. Ha dichiarato inammissibili o infondati altri motivi (sottoscrizione, dettaglio interessi, onere della prova, merito dell'imposta). Ha condannato gli eredi alle spese di giudizio (liquidate in euro 4.100,00 oltre spese prenotate) e ha dato atto dell'eventuale contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
La Corte ha ritenuto che l'art.36‑bis (avviso bonario) si applica alle liquidazioni basate sulle dichiarazioni e ai controlli automatici, non alle cartelle emesse su ruolo collegato ad accertamento divenuto definitivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
L'art.25 disciplina il modello della cartella di pagamento; la mancata sottoscrizione non necessariamente determina invalidità se l'atto è comunque riferibile all'organo emittente.
Per i crediti fondati su sentenza divenuta definitiva trova applicazione la prescrizione decennale dell'actio iudicati; il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
La norma sull'onere della prova è stata ritenuta impropriamente invocata dal ricorrente; non può essere usata per rimettere in discussione il merito dell'accertamento in sede di opposizione alla cartella.
Principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi invocati dal ricorrente; tuttavia, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla sentenza giudiziale costituisce motivazione sufficiente per la cartella basata su accertamento definitivo.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
I diritti di partecipazione e motivazione sono richiamati ma la Corte ha escluso che impongano l'applicazione dell'avviso bonario al caso di cartella con ruolo derivante da accertamento giudizialmente definito.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Norme sul procedimento tributario e sulle garanzie difensive invocate, ma la questione relativa al merito dell'imposta non è riapribile in opposizione alla cartella se il credito è fondato su accertamento definitivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
Prevede l'eventualità di versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte degli eredi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo difensivo: analogamente all'art.36‑bis del DPR 600, la disposizione relativa all'avviso bonario in materia IVA non può essere estesa per invalidare una cartella fondata su ruolo derivante da accertamento definitivo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento basata su un ruolo collegato a un accertamento divenuto definitivo può essere impugnata solo per vizi propri della cartella (es. errori formali immediatamente riconoscibili) e non per riaprire il merito dell'accertamento ormai giudicato.
- L'avviso bonario ex art.36‑bis DPR 600/1973 tutela la conoscenza anticipata in caso di liquidazioni basate sulle dichiarazioni o controlli automatici; non si estende automaticamente alle cartelle emesse su ruolo derivante da accertamento giudiziale definitivo.
- Il termine di prescrizione per i crediti fondati su sentenza passata in giudicato è quello decennale dell'actio iudicati (art.2953 c.c.), che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
- La cartella deve fornire informazioni utili per la cognizione dell'atto (riferimento alla sentenza che ha reso definitivo l'accertamento, importi, interessi, sanzioni); tale riferimento può essere sufficiente a motivare l'intimazione di pagamento quando il credito deriva da giudicato.
- Vizi di forma come la mancata sottoscrizione non determinano automaticamente nullità se l'atto è comunque riconducibile all'organo amministrativo e se il modello previsto (DPR 602/1973) non richiede espressamente la sottoscrizione.
- La normativa sul pubblico onere della prova (art.2697 c.c.) non è uno strumento per riesaminare il merito tributario in sede di opposizione alla cartella; le questioni probatorie sul fatto devono essere trattate, quando possibile, nei riti appropriati prima della definitiva formazione del ruolo.
- In simili controversie, chi impugna deve concentrare le censure su vizi specifici e immediatamente rilevabili della cartella (es. inesatte indicazioni formali, mancanza dei riferimenti essenziali) e non sulla sostanza dell'accertamento già divenuto definitivo.
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