Sentenza del 07/07/2020 n. 458 - Comm. Trib. Prov. Torino
La scrittura privata avente nome e carattere di transazione non può essere qualificata come cessione di contratto ex art. 1260 c.c. e non è imponibile IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
due società hanno sottoscritto un accordo qualificato "transazione" a fronte della crisi economico-finanziaria di una di esse (acquirente di beni sanitari diretti a enti ospedalieri). Con la transazione l'altra società subentra nei rapporti di fornitura originariamente intrattenuti dalla società in crisi. L'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di una cessione di contratto ai sensi dell'art.1260 c.c. comportante rilevanza IVA; il ricorrente ha invece sostenuto che si tratta di una composizione negoziale (transazione) basata su reciproche concessioni e/o sulla rinuncia di un credito, senza trasferimento integrale della posizione contrattuale né consenso del ceduto ex art.1406 c.c.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'atto non costituisce una cessione di contratto ex art.1260 c.c., ma una transazione ai sensi degli artt.1965 e ss. c.c., consistente in reciproche concessioni e nella rinuncia di un credito, destinata a estinguere il rapporto patrimoniale tra le parti. Non risultando il consenso del ceduto richiesto dall'art.1406 c.c., né un obbligo di acquisto da parte dell'ente pubblico che rendesse operativo un trasferimento di posizione contrattuale, l'atto non è stato qualificato come cessione di contratto e non è stato assoggettato a IVA.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
la norma sulla cessione del contratto è stata esclusa: il giudice ha ritenuto che mancassero gli elementi tipici della cessione (trasferimento della posizione contrattuale con consenso del ceduto quando richiesto), per cui l'atto non assume natura di cessione di contratto.
art. 1321 c.c.
richiamata per affermare che la transazione è un negozio giuridico valido e determinato, consistente nell'accordo di due parti volto a estinguere reciproche posizioni patrimoniali (qui, tramite rinuncia di credito).
art. 1346 c.c.
richiamato in via generale come riferimento ai limiti della causa e della tipologia negoziale (il giudice ne utilizza il principio per valutare la corretta qualificazione sostanziale dell'atto), senza che questo determini la qualificazione come cessione.
art. 1406 c.c.
la norma sul consenso del ceduto è stata utilizzata per escludere che vi fosse un trasferimento del rapporto che richiedesse il consenso del terzo: nel caso non vi è stato tale consenso, elemento che pesa a favore della natura transattiva e contro la qualificazione come cessione.
art. 1965 c.c.
articolo che definisce la transazione: il giudice ha qualificato l'accordo come composizione negoziale basata su reciproche concessioni per evitare una lite e per regolare le conseguenze patrimoniali tra le parti.
art. 1967 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della transazione; usato per confermare che la rinuncia di credito e le reciproche concessioni rientrano nella fattispecie transattiva e possono estinguere le posizioni patrimoniali tra le parti.
Massime di principio
- La qualifica formale "transazione" può essere determinante se rispecchiata dalla sostanza: presenza di reciproche concessioni o di rinuncia a crediti indica natura transattiva e non semplice cessione di contratto.
- La cessione di contratto ex art.1260 c.c. richiede il trasferimento della posizione contrattuale e, quando previsto, il consenso del ceduto (art.1406): l'assenza di questi elementi favorisce la qualificazione come transazione.
- Ai fini IVA conta la sostanza dell'operazione: un accordo che sia effettivamente una transazione (estinzione reciproca di posizioni patrimoniali) non costituisce una cessione imponibile, mentre il trasferimento sostanziale di diritti/obblighi inerenti forniture può essere rilevante ai fini dell'imposizione.
- Nei rapporti con enti pubblici è importante verificare se esiste un obbligo per l'ente ad acquistare: in assenza di obbligo, il mero subentro tra fornitori non configura automaticamente cessione di contratto o imposizione fiscale.
- Per evitare contestazioni, documentare chiaramente la natura dell'accordo (scopo transattivo), l'oggetto preciso (es. rinuncia di credito), le reciproche concessioni e l'assenza di trasferimento degli obblighi verso terzi; se necessario ottenere dichiarazioni/consensi formali dei terzi coinvolti.
- Sostanza su forma: le amministrazioni fiscali e i giudici analizzano l'effetto economico reale dell'atto; quindi è consigliabile predisporre clausole e documentazione che rendano evidente la causa e gli effetti transattivi.
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