Sentenza del 07/07/2020 n. 457 - Comm. Trib. Prov. Torino
Grava sull'ultimo legale rappresentante della società dichiarata fallita provare l'assoluto disinteresse ed inerzia della Curatela al fine di vedersi riconosciuta la legittimazione processuale attiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di essere riconosciuto legittimato processualmente ad agire in relazione a diritti e beni assoggettati alla procedura fallimentare, sostenendo disinteresse e inerzia totale della Curatela nel promuovere o tutelare tali interessi. La questione verteva sull'applicazione dell'art. 42 co. 1 e dell'art. 43 della legge fallimentare e sull'onere probatorio relativo al carattere supplementare ed eccezionale della legittimazione del fallito.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabili gli artt. 42 e 43 della legge fallimentare: la sostituzione processuale del curatore esclude la legittimazione ordinaria del fallito sui beni e diritti assoggettati a spossessamento. La legittimazione del fallito ha natura suppletiva ed è ammessa solo in caso di assoluto disinteresse e comprovata inerzia della Curatela. Poiché l'onere della prova grava sul ricorrente e questi non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare tale disinteresse/inerzia totale, la sua domanda è stata respinta per carenza di legittimazione processuale (pronuncia di improcedibilità/sostanziale rigetto per difetto di legittimazione). Il verdetto si è fondato anche sui precedenti giurisprudenziali citati (Cass. n. 7448/2012; Sez. Un. n. 2951/2016).
Norme richiamate
art. 42 comma 1 Legge fallimentare
Stabilisce che il fallito perde la legittimazione processuale attiva e passiva rispetto ai beni e diritti assoggettati a spossessamento, essendo tali rapporti gestiti dagli organi della procedura.
art. 43 Legge fallimentare
Prevede la sostituzione processuale del curatore per le controversie relative ai rapporti patrimoniali della massa fallimentare; ciò attribuisce al curatore la rappresentanza processuale esclusiva in tali materie.
Cass. n. 7448/2012
Giurisprudenza che conferma il principio per cui la legittimazione del fallito è suppletiva e subordinata alla prova dell'assoluto disinteresse della Curatela.
Sez. Un. Cass. n. 2951/2016
Decisione delle Sezioni Unite che precisa i limiti della legittimazione del fallito e l'onere probatorio a suo carico per dimostrare l'eccezionalità della sua azione in presenza di inerzia degli organi fallimentari.
Massime di principio
- La regola generale è che, per i rapporti relativi a beni e diritti assoggettati alla procedura fallimentare, la rappresentanza processuale spetta al curatore: il fallito non ha legittimazione ordinaria.
- La legittimazione del fallito è eccezionale e suppletiva: può essere riconosciuta solo se dimostra l'assoluto disinteresse e l'inerzia totale della Curatela nella tutela di quel concreto interesse.
- L'onere della prova grava sul ricorrente (ultimo legale rappresentante del fallito): è necessario apportare elementi concreti e documentali (comunicazioni formali, richieste rimaste inevase, ritardi significativi, mancata promozione di azioni rilevanti da parte della Curatela) che comprovino la totale inattività.
- La mera dichiarazione di disinteresse o l'esistenza di ritardi o contestazioni parziali non è sufficiente: occorre dimostrare l'assenza assoluta di interventi da parte degli organi fallimentari nell'ambito della specifica materia contestata.
- In pratica, prima di agire, il fallito o il suo rappresentante dovrebbero: (a) sollecitare formalmente la Curatela e documentare le richieste; (b) raccogliere tutte le prove dell'inerzia o dell'omissione; (c) valutare l'opportunità di segnalare l'inerzia al giudice delegato o chiedere provvedimenti che rendano inequivocabile il disinteresse, onde soddisfare l'onere probatorio richiesto.
- Il giudice valuterà caso per caso la prova dell'inerzia: la normativa e la giurisprudenza privilegiano la concentrazione nella Curatela della tutela dei rapporti patrimoniali della massa fallimentare, limitando l'ingresso del fallito solo in presenza di prove schiaccianti.
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