Sentenza del 07/07/2020 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Torino
Presupposto soggettivo ai fini IMU relativamente a immobili acquisiti come eredità da più soggetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela decisione ha confermato che gli eredi acquisiscono in solido la titolarità dei tributi dovuti dal de cuius; per i beni immobili la responsabilità solidale per ICI/IMU sorge a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si è realizzata la successione e permane, nonostante una successiva atto di divisione, fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la divisione stessa
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
gli eredi contestavano la pretesa tributaria relativa a ICI/IMU gravante sugli immobili ricevuti in eredità, sostenendo che la responsabilità fiscale dovesse essere ripartita o modificata in conseguenza di una successiva divisione/suddivisione dei beni tra gli eredi
Norme richiamate
art. 757 c.c.
la norma civile fonda la responsabilità degli eredi per le obbligazioni ereditarie e consente di ritenere i coeredi come soggetti obbligati in solido relativamente ai debiti e agli oneri relativi all'eredità
art. 65 co. 1 d.P.R. 600/1973
la norma fiscale viene interpretata nel senso che il presupposto soggettivo delle imposte immobiliari si trasferisce ai successori già a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di apertura della successione, rendendo gli eredi solidalmente obbligati per ICI/IMU sui beni ereditati
Massime di principio
- Gli eredi rispondono solidalmente per le imposte immobiliari dovute dal de cuius: in sede di accertamento fiscale l'amministrazione può chiedere l'intero credito a ciascun coerede.
- La decorrenza della responsabilità fiscale coincide con il 1° gennaio dell'anno in cui si è apertala successione: pertanto, anche se la successione si è verificata dopo tale data, l'imposta per l'intero anno è riferita ai successori.
- Una successiva divisione o atto di assegnazione tra gli eredi non esonera il singolo coerede dalla responsabilità solidale fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la divisione; solo a partire dall'anno successivo la titolarità e l'onere impositivo possono essere considerati ripartiti secondo le nuove quote.
- Tra gli eredi sussiste diritto di regresso/contributo: pur essendo il Comune o l'Erario titolare della pretesa verso ciascun coerede, gli eredi possono poi regolarsi tra loro internamente in base alle quote ereditarie o ad accordi di ripartizione.
- È opportuno per gli eredi: effettuare tempestivamente la dichiarazione di successione, comunicare agli uffici comunali/tributari le variazioni catastali e le eventuali assegnazioni, e conservare documentazione della divisione per fissare la decorrenza delle rispettive responsabilità.
- In caso di contenzioso, l'argomentazione principale degli eredi dovrà mirare a dimostrare elementi che spostino la titolarità soggettiva dell'imposta (ad es. assegnazione definitiva avvenuta in anno precedente), altrimenti la regola della solidarietà e della decorrenza indicata prevale.
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