Sentenza del 07/07/2020 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
La notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici elenchi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto la notifica viziata e ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto impugnato e dei relativi atti prodromici, per l'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi. Ne consegue che le notifiche sono invalide e il ricorrente ottiene l'annullamento delle notifiche impugnate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La notifica telematica è stata eseguita utilizzando un indirizzo PEC del notificante non risultante dai pubblici elenchi (registro IPA): invece dell'indirizzo ufficiale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it è stato usato notifica.acc.piemontevda@pec.agenziariscossione.gov.it, non presente in alcun registro pubblico; per tale motivo la notifica dell'atto impugnato e dell'atto prodromico si contesta come viziata e nulla.
Norme richiamate
Regole sulla notificazione telematica e pubblici elenchi PEC (registro IPA e analoghi)
La notifica telematica può essere effettuata esclusivamente tramite indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; l'uso di un indirizzo non registrato determina la nullità della notifica.
Massime di principio
- Per la validità della notifica telematica è requisito essenziale che la PEC del notificante risulti nei pubblici elenchi (es. registro IPA o elenchi ufficiali): in difetto la notifica è viziata e può essere annullata.
- La nullità della notifica vige anche per gli atti prodromici inviati con lo stesso metodo e dallo stesso indirizzo non registrato.
- In caso di ricezione di un atto agli effetti di termine, il destinatario deve verificare subito la regolarità formale della PEC utilizzata (confrontando con i pubblici elenchi) e, se irregolare, impugnare tempestivamente per nullità per non perdere eventuali termini processuali.
- Prima di compiere atti difensivi o pagamenti, il destinatario dovrebbe chiedere formalmente chiarimenti e produrre prova dell'irrregolarità; se la notifica è nulla, va chiesta la rinnovazione della notifica dall'ente tramite indirizzo ufficiale.
- Sebbene la regola sia la nullità in caso di PEC non registrata, in alcune situazioni (da valutare caso per caso) la prova che il destinatario abbia comunque effettivamente ricevuto e preso conoscenza dell'atto potrebbe essere valutata dal giudice; tuttavia questa circostanza non elimina il vizio formale e non garantisce automatico superamento della nullità.
- Prassi consigliata per i professionisti: verificare sempre l'indirizzo PEC del notificante nei registri pubblici prima di considerare valida la notifica; conservare e produrre la documentazione che attesti l'assenza dell'indirizzo nei pubblici elenchi in sede di impugnazione.
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