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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33942/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES e di maggior valore della produzione ai fini IRAP, oltre a sanzioni. L’accertamento si fondava su una ricostruzione secondo cui il consorzio riceveva dalle società consorziate somme qualificate come "finanziamenti" e trasferimenti immobiliari privi di causa, che sarebbero in realtà la provvista derivante da omissioni fiscali e contributive delle consorziate e, quindi, proventi illeciti. Il contribuente impugnava l’avviso e, dopo un primo esito solo parzialmente favorevole in CTP, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio. In cassazione il consorzio ha proposto undici motivi: mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso; illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo e difetto di motivazione; violazione dell’onere della prova; errata applicazione delle norme sui proventi illeciti e sui costi da reato; motivazione apparente o omessa pronuncia su alcuni motivi di appello; irrilevanza dell’estraneità al procedimento penale; errata quantificazione delle sanzioni con mancata applicazione del cumulo giuridico; infine, illegittimità della ripresa IRAP nonostante l’assenza di rilievi specifici nel p.v.c.

La decisione

La Corte ha esaminato uno per uno gli undici motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili. Ha valorizzato l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, secondo cui le scritture del consorzio erano complessivamente inattendibili, i trasferimenti di denaro non erano veri finanziamenti ma somme provenienti da condotte illecite delle consorziate, e i costi relativi non erano deducibili. Ha inoltre ritenuto che l’obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 fosse soddisfatto dalla notifica del pvc con gli atti rilevanti già allegati o richiamati, che l’accertamento induttivo fosse legittimo, che l’autonomia del giudizio tributario rendesse irrilevante l’estraneità del consorzio al procedimento penale, e che la determinazione delle sanzioni fosse corretta. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati dall’avviso di accertamento è assolto se il contribuente abbia già ricevuto il processo verbale di constatazione contenente gli atti stessi o i relativi estratti, essendo sufficiente la conoscibilità effettiva del contenuto rilevante.
  • L’accertamento induttivo è legittimo quando le scritture contabili risultino complessivamente inattendibili per irregolarità gravi e ripetute; in cassazione non è consentito sostituire tale valutazione di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio, non quando il ricorrente contesti in realtà la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito.
  • I proventi derivanti da illeciti rilevano fiscalmente già per il fatto di essere entrati nella disponibilità del contribuente; la successiva restituzione o il successivo impiego delle somme non elide la tassabilità del provento.
  • I costi connessi a fatti illeciti non sono deducibili quando il giudice accerti che le operazioni sottostanti non siano genuine ma rappresentino il veicolo di un’operazione illecita.
  • Nel giudizio tributario l’autonomia rispetto al processo penale comporta che l’eventuale estraneità del contribuente al procedimento penale non incide di per sé sulla validità dell’accertamento fiscale.
  • Il motivo di appello nel processo tributario deve essere specifico; la censura generica può essere dichiarata inammissibile e non integra né omessa pronuncia né motivazione apparente.
  • Nel sindacato di legittimità non è consentito rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La determinazione delle sanzioni tributarie va verificata alla luce del criterio di cumulo applicabile; il giudice può ritenere corretto il calcolo dell’Ufficio se il prospetto depositato dimostra la correttezza del totale rispetto alle regole del cumulo giuridico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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