Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da un avvocato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, deducendo l'esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale e il rifiuto dell'assicuratore di tenerlo indenne dei danni causati ai clienti durante un periodo di sospensione dall'attività professionale. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito; successivamente il medesimo soggetto aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile. In seguito aveva promosso revocazione avverso la sentenza d'appello, ma la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile anche tale revocazione. Nel presente ricorso per cassazione contro la decisione di inammissibilità della revocazione, il ricorrente ha articolato censure disordinate ed eterogenee, mescolando fatti e doglianze e rendendo difficile comprendere l'oggetto dell'impugnazione e le singole ragioni di errore denunciate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di chiarezza e specificità imposti dall'art. 366 c.p.c.: la narrazione dei fatti era confusa, le censure erano mescolate e non intelligibili, l'oggetto dell'impugnazione emergeva più dalla sentenza impugnata che dal ricorso stesso, con indebita estensione di alcune doglianze anche alla sentenza di primo grado. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altro profilo. Non ha provveduto sulle spese poiché la resistente non si è difesa, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 nn. 4 e 6 c.p.c.
Norma richiamata quale base della revocazione proposta contro la sentenza d'appello, poi dichiarata inammissibile dal giudice territoriale.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale precedente ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza di merito, dichiarato inammissibile.
art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una chiara descrizione del fatto, l'ordinata esposizione delle fasi processuali e l'intelligibile indicazione dei motivi; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata come precedente in tema di obbligo di dare atto, nei casi previsti, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente, per chiarezza e ordine espositivo, di individuare il fatto processuale, il contenuto della decisione impugnata e i motivi di censura.
- La commistione tra narrazione dei fatti, critiche eterogenee e riferimenti indistinti a più pronunce di merito impedisce il controllo di legittimità e integra violazione dell'art. 366 c.p.c.
- L'impugnazione deve prendere le mosse dal ricorso stesso e non dalla ricostruzione operata dal giudice o ricavabile dalla sentenza impugnata; altrimenti si realizza una deviazione radicale dal paradigma impugnatorio.
- Quando l'impugnazione di legittimità si traduce, in sostanza, in una riproposizione del gravame di merito o investe anche la sentenza di primo grado, essa è inammissibile per difetto della struttura propria del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto, quando ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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