Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto che aveva promosso ricorso monitorio per ottenere il pagamento di canoni relativi a due contratti di affitto di beni mobili, la restituzione dei beni e, in alternativa, il pagamento del loro valore, si è visto opporre il decreto ingiuntivo dal conduttore dei beni, il quale ha anche domandato in via riconvenzionale l’accertamento della proprietà per usucapione. Nel giudizio di merito la causa ha visto la chiamata in garanzia di una società cui il debitore sosteneva di avere ceduto l’azienda con i beni. Il Tribunale ha revocato il decreto e ha condannato alla restituzione dei beni, ovvero al pagamento di una somma corrispondente al valore dei beni. In appello il giudice ha respinto i gravami principali e, su appello incidentale, ha condannato il debitore al pagamento dei canoni e ha ridotto la somma dovuta in alternativa alla restituzione dei beni a euro 2.975,82. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità per ultrapetizione, sostenendo che nessuna parte appellante avesse chiesto la riduzione della somma alternativa alla restituzione e che la Corte d’appello avesse deciso oltre il devoluto; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sulla quantificazione del valore dei beni, perché la somma inizialmente ritenuta pacifica sarebbe stata illegittimamente ridotta; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al valore dei beni e al prezzo pagato nelle aste esecutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha riqualificato la censura non come violazione dell’art. 112 c.p.c., ma come questione di giudicato interno ex art. 329 c.p.c. e di devoluzione dell’appello. Ha osservato che dalle conclusioni degli appelli principali risultava impugnata soltanto la statuizione sulla restituzione dei beni, mentre mancava una devoluzione specifica sulla quantificazione della somma da corrispondere in alternativa alla restituzione. Ne è derivato che la Corte territoriale, riducendo tale importo, aveva pronunciato su un capo non devoluto, incorrendo in ultrapetizione. Il ricorso è stato quindi accolto; gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte però precisa che, in concreto, la questione si atteggia come violazione del giudicato interno e dei limiti del devolutum ex art. 329 c.p.c., non come pura ultrapetizione in senso formale
art. 115 c.p.c.
la non contestazione opera solo se il fatto è esplicitamente ammesso o se la difesa avversaria è logicamente incompatibile con il suo disconoscimento; chi invoca il principio deve aver allegato i fatti in modo puntuale
art. 2697 c.c.
la parte che invoca il fatto non contestato o il diverso valore dei beni deve comunque rispettare il proprio onere di allegazione e, ove occorra, di prova
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare la violazione di norme processuali e sostanziali invocata dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza/procedimento per ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo
art. 329 c.p.c.
la censura viene correttamente ricondotta al giudicato interno derivante dalla mancata impugnazione specifica del capo relativo alla quantificazione alternativa
Massime di principio
- Il giudice d’appello non può modificare un capo della decisione di primo grado se quel capo non è stato specificamente devoluto con i motivi di gravame; altrimenti incorre in ultrapetizione e la statuizione è cassabile.
- La verifica della non contestazione richiede una contestazione specifica del fatto dedotto oppure una difesa incompatibile con il suo disconoscimento; la mera difesa su altri profili non basta a rendere pacifico il fatto.
- Chi invoca il principio di non contestazione deve allegare in modo puntuale i fatti rilevanti; un richiamo generico a documenti non consente al giudice di legittimità di sostituirsi alla parte nell’esame del merito probatorio.
- Quando un motivo di ricorso fondato sull’ultrapetizione è accolto, restano assorbite le censure che dipendono dalla medesima statuizione o dalla sua quantificazione.
- L’alternativa condanna al pagamento del valore dei beni, in luogo della loro restituzione, costituisce un capo autonomo che richiede specifica impugnazione se si vuole che il giudice di appello possa rideterminarlo.
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