Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine da un preliminare di compravendita immobiliare del 24 maggio 2007 e da un contratto collegato, poi qualificato dalla Corte d'appello come locazione. In primo grado il Tribunale di Bergamo aveva deciso in senso diverso rispetto all'appello; la Corte d'appello di Brescia ha riformato la decisione, dichiarando da un lato la decadenza della domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare e, dall'altro, l'inadempimento della parte appellante con conseguente responsabilità per la risoluzione del contratto preliminare. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme sulle preclusioni e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato decaduta la domanda riconvenzionale di risoluzione e che vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, dell'onere della prova, nonché degli artt. 1337, 1338 e 1482 c.c., deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto l'inadempimento e la responsabilità per la risoluzione del preliminare, senza corretta valutazione probatoria e senza considerare la disciplina sulla buona fede nelle trattative e sulla tutela del compratore in presenza di vincoli sul bene; 3) violazione delle norme sulla locazione, sul comodato, sui requisiti formali e sull'interpretazione del contratto, lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato il contratto collegato al preliminare come contratto di locazione. In sede di legittimità, però, la Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC al difensore domiciliatario dei ricorrenti il 1° marzo 2019 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 27 settembre 2019, quindi ben oltre il termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c.; ha poi escluso che la notifica della sentenza fosse nulla o inefficace, ritenendo legittima l'attestazione di conformità della copia notificata via PEC e idonea a far decorrere il termine breve. Ha inoltre osservato che, anche a voler esaminare i motivi, questi sarebbero risultati inammissibili per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. Infine, ha ravvisato un abuso del processo e ha condannato i ricorrenti ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativa in favore dei resistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente notificato rispetto alla notificazione della sentenza d'appello, ritenuta regolare e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ha inoltre rilevato, in via ulteriore, la carenza di autosufficienza dei motivi ex art. 366, n. 6, c.p.c. e ha condannato i ricorrenti per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidando in favore dei resistenti euro 8.000, oltre spese di lite e contributo unificato ulteriore ove dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione regolare della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
art. 327 c.p.c.
In combinazione con l'art. 325 c.p.c., conferma la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine utile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è comunque inammissibile se fondato su atti e documenti non specificamente indicati e localizzati nel giudizio di legittimità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata anche d'ufficio, senza necessità di prova del dolo o della colpa.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la Corte non esamina il merito del relativo censurare per la previa inammissibilità del ricorso.
artt. 166 e 167 c.p.c.
Sono evocati nel primo motivo a sostegno della censura di decadenza dalla domanda riconvenzionale.
art. 183, comma 6, c.p.c.
È invocato quale norma sulle preclusioni istruttorie e assertive asseritamente violata.
artt. 1453 e ss. c.c.
Sono richiamati nel secondo motivo a proposito della risoluzione per inadempimento del preliminare.
art. 2697 c.c.
È invocato per contestare il riparto dell'onere della prova rispetto all'inadempimento.
artt. 2727 e ss. c.c.
Sono richiamati per contestare il ragionamento probatorio presuntivo adottato dalla Corte territoriale.
artt. 1337 e 1338 c.c.
Sono citati in relazione alla buona fede nelle trattative e alla tutela della parte acquirente in presenza di vincoli sul bene promesso in vendita.
art. 1482 c.c.
È richiamato per la tutela del compratore quando il bene sia gravato da garanzie reali o altri vincoli.
artt. 1571 e ss. c.c.
Sono evocati nel terzo motivo per contestare la qualificazione del contratto come locazione.
artt. 1803 e ss. c.c.
Sono richiamati in via alternativa, sempre per la qualificazione del contratto collegato come comodato o rapporto affine.
art. 1350 c.c.
È invocato in relazione ai requisiti di forma del contratto oggetto di qualificazione.
artt. 1362 e ss. c.c.
Sono richiamati per censurare l'interpretazione del contratto da parte della Corte d'appello.
art. 23, commi 2 e 3, d.lgs. n. 82 del 2005
Concorre a fondare la validità della notificazione via PEC della sentenza e l'equivalenza della copia informatica all'originale.
art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994
Legittima l'attestazione di conformità e la notificazione in proprio a mezzo PEC della copia della sentenza.
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012
Attribuisce al difensore il potere di estrarre copie e duplicati dal fascicolo informatico e di attestarne la conformità.
art. 52 D.L. n. 90/2014
È richiamato quale norma che ha introdotto il potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Giustifica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 378 c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti.
art. 96 c.p.c.
È richiamato anche nella domanda dei resistenti per lite temeraria, poi accolta d'ufficio nei termini del comma 3.
d.m. n. 55 del 2014
È richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza d'appello a mezzo PEC, se effettuata da soggetto legittimato con attestazione di conformità, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
- La copia informatica o telematica estratta dal fascicolo informatico e notificata via PEC, quando correttamente attestata, è equiparata all'originale ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve è inammissibile, senza che possano essere utilmente esaminate censure che mirino a contestare in modo non persuasivo la regolarità della notificazione della sentenza.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile anche quando difetti la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano i motivi, in violazione del requisito di autosufficienza.
- La proposizione di un ricorso manifestamente tardivo e privo di ammissibilità può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., quale sanzione pubblicistica per condotta processuale pretestuosa.
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