Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di un appartamento in cui la conduttrice aveva agito per la risoluzione del rapporto deducendo gravi infiltrazioni d'acqua nell'immobile. La locatrice, nel resistere e nel chiamare in causa la società costruttrice, aveva sostenuto che le infiltrazioni dipendessero da difetti costruttivi dell'edificio e aveva domandato il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa, anche a titolo di deprezzamento dell'immobile e perdita dei canoni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla conduttrice e condannato l'impresa costruttrice a pagare una somma alla locatrice. In appello, la Corte territoriale ha invece rigettato la domanda risarcitoria della locatrice verso l'impresa e ha ridotto la somma riconosciuta alla conduttrice. In cassazione la locatrice ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 1476, 1490, 1494 e 1669 c.c. per l'erronea valutazione della CTU e la mancata condanna dell'impresa; nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 434 e 116 c.p.c. per l'asserita inammissibilità dell'appello dell'impresa; violazione degli artt. 111 Cost., 437 e 348-bis c.p.c. per la gestione del rito e delle memorie nel giudizio di appello; ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. per il cattivo governo della consulenza tecnica; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; infine un motivo sostanzialmente ripetitivo del precedente. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, privi di specifica critica della motivazione o non autosufficienti, e perché non rispettosi degli oneri di specificazione e localizzazione degli atti processuali e della CTU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha inoltre liquidato in favore della resistente anche le spese relative alla procedura di inibitoria riservata al giudice di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che i motivi erano tutti inammissibili: alcuni perché miravano a contestare l'apprezzamento delle prove e della CTU, altri per mancata riproduzione o specifica indicazione dell'atto di appello e degli elementi processuali rilevanti, altri ancora perché non conformi al paradigma del vizio motivazionale denunciato.
Norme richiamate
art. 1476 c.c.
richiamato come norma sulle obbligazioni del venditore, ma il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a una nuova valutazione della consulenza tecnica.
art. 1490 c.c.
evocato per la garanzia del venditore contro i vizi della cosa; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1494 c.c.
richiamato in relazione al risarcimento del danno da vizi della cosa venduta; doglianza inammissibile per difetto di specificità e tentativo di rivalutazione del fatto.
art. 1669 c.c.
invocato dalla ricorrente per ricondurre i difetti costruttivi a responsabilità dell'impresa; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 342 c.p.c.
richiamato per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per mancata riproduzione dell'atto di appello.
art. 434 c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 342 c.p.c., quale parametro di specificità dell'atto di appello; censura dichiarata inammissibile.
art. 116 c.p.c.
invocato più volte per contestare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte ribadisce che la doglianza non è proposta secondo i criteri idonei a censurare il giudice di merito.
art. 111 Cost.
richiamato per dedurre violazioni del giusto processo e del dovere di motivazione, ma il motivo è ritenuto non conforme al paradigma del vizio denunciato.
art. 437 c.p.c.
invocato per censurare lo svolgimento del giudizio di appello dopo il mutamento di rito; censura dichiarata inammissibile.
art. 348-bis c.p.c.
richiamato in relazione al vaglio di inibitoria/fumus nel giudizio di appello; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata.
art. 360 c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché in concreto dirette a contestare il merito o carenti di autosufficienza.
art. 366 c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi che non riproducono o non indicano specificamente gli atti processuali su cui si fondano.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 373 c.p.c.
richiamato in relazione alla richiesta di inibitoria e alla riserva della liquidazione delle spese della relativa procedura al giudice di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito, delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio.
- La censura di violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. sull'inammissibilità dell'appello è inammissibile se il ricorrente non riproduce o non localizza specificamente l'atto di appello che assume viziato.
- La doglianza fondata sull'art. 116 c.p.c. non può trasformarsi in un generico dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio; occorre individuare un effettivo errore nell'utilizzo del criterio legale di valutazione della prova.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve colpire un fatto storico decisivo realmente omesso, non può limitarsi a contrapporre alle argomentazioni della sentenza una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La motivazione della sentenza non è censurabile in cassazione quando il ricorrente si limiti a contestare la lettura delle prove senza evidenziare una vera apparenza o mancanza di motivazione nei limiti rigorosi ammessi dal giudizio di legittimità.
- L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso impone di indicare con precisione gli atti processuali e gli elementi documentali su cui la censura si fonda, pena l'inammissibilità.
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