Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e aveva poi pignorato presso un terzo. Il terzo aveva reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.; si era quindi instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza del credito pignorato in misura molto superiore a quella posta a base del pignoramento e aveva condannato il terzo alle spese. In appello, proposto dal terzo, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, accertando il credito pignorato nei limiti di euro 50.700,99 e confermando la condanna alle spese. Il terzo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi unitariamente illustrati, ma nel testo non è indicato il contenuto specifico delle censure; la Suprema Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per mancata considerazione della non applicabilità della sospensione feriale nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo semestrale di impugnazione. Ha affermato che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale, in ragione dell'interesse a una sollecita definizione della controversia e della sospensione del processo esecutivo in attesa dell'esito dell'accertamento. Poiché la sentenza d'appello era del 25 marzo 2019 e il ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2019, il termine era già spirato il 25 settembre 2019. Non sono state liquidate spese, perché le controparti non si sono costituite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi
richiamato come base del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato a sostegno dell'esigenza di sollecita definizione della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per il rilievo della sollecita definizione del procedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo instaurato nell'espropriazione presso terzi non opera la sospensione feriale dei termini processuali, poiché la controversia richiede una definizione celere in funzione dell'efficacia del processo esecutivo sospeso in attesa dell'accertamento.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, in tale materia deve applicarsi il termine lungo ordinario senza computare la sospensione feriale: la sua erronea applicazione conduce alla declaratoria di inammissibilità per tardività.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- In presenza di mancata costituzione degli intimati, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33839/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33840/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022
- ordinanza_civile · 17 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →