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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e aveva poi pignorato presso un terzo. Il terzo aveva reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.; si era quindi instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza del credito pignorato in misura molto superiore a quella posta a base del pignoramento e aveva condannato il terzo alle spese. In appello, proposto dal terzo, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, accertando il credito pignorato nei limiti di euro 50.700,99 e confermando la condanna alle spese. Il terzo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi unitariamente illustrati, ma nel testo non è indicato il contenuto specifico delle censure; la Suprema Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per mancata considerazione della non applicabilità della sospensione feriale nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo semestrale di impugnazione. Ha affermato che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale, in ragione dell'interesse a una sollecita definizione della controversia e della sospensione del processo esecutivo in attesa dell'esito dell'accertamento. Poiché la sentenza d'appello era del 25 marzo 2019 e il ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2019, il termine era già spirato il 25 settembre 2019. Non sono state liquidate spese, perché le controparti non si sono costituite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo instaurato nell'espropriazione presso terzi non opera la sospensione feriale dei termini processuali, poiché la controversia richiede una definizione celere in funzione dell'efficacia del processo esecutivo sospeso in attesa dell'accertamento.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, in tale materia deve applicarsi il termine lungo ordinario senza computare la sospensione feriale: la sua erronea applicazione conduce alla declaratoria di inammissibilità per tardività.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • In presenza di mancata costituzione degli intimati, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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