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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33851/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, con relative sanzioni, emesso per alcune aree destinate ad attività estrattiva. L'ente concessionario aveva attribuito ai terreni un valore venale medio di euro 54,75 al mq, assumendo omesso il pagamento dell'imposta. La contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado la pretesa era stata ridotta, ma in appello la CTR del Lazio aveva accolto la tesi della concessionaria, ritenendo corretta la valutazione fondata su una delibera consiliare del 2007 adottata ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 446/1997 e irrilevante una successiva delibera del 2015 che aveva ridotto del 20% quel valore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 335 c.p.c. e 61, 29 d.lgs. 546/1992 per mancata riunione del proprio appello con quello della controparte, sostenendo la nullità della sentenza; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, lamentando che la CTR non aveva considerato le prove offerte, in particolare una delibera di giunta del 2008 che riconosceva un valore molto inferiore e la delibera del 2015; 3) violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e 10 l. 212/2000, per il mancato annullamento delle sanzioni in presenza di asserita incertezza normativa sull'assoggettamento a IMU delle cave e di indicazioni comunali tra loro contraddittorie.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che la mancata riunione degli appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza non comporta, di per sé, nullità della decisione; ha però ritenuto errata la motivazione della CTR sulla stima del valore delle aree, perché le delibere comunali richiamate non costituiscono fonti vincolanti ma solo presunzioni semplici e dovevano essere valutate come elementi probatori idonei a superare la presunzione derivante dalla delibera del 2007. Ha inoltre escluso l'incertezza normativa oggettiva esimente dalle sanzioni, osservando che l'edificabilità ai fini IMU/ICI era già chiarita dalla giurisprudenza e che le successive delibere comunali non incidevano sulla chiarezza della disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La mancata riunione di impugnazioni separate contro la stessa sentenza non comporta, di per sé, una espressa nullità della decisione.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    La regola della riunione dei gravami nel processo tributario mira a evitare contrasti di giudicati, ma la sua violazione non determina automaticamente nullità.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 61 per sostenere l'obbligo di riunione delle impugnazioni separate.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"

    Il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato secondo il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, tenendo conto degli indici normativi e di mercato rilevanti.

  • art. 59 d.lgs. 446/1997

    Le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree fabbricabili hanno natura di presunzioni semplici e non di fonte vincolante assoluta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati evocati come parametri di censura per violazione di legge e omesso esame di fatti rilevanti.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Invocato per l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva in materia di sanzioni tributarie.

  • art. 10 l. 212/2000

    L'incertezza normativa oggettiva esclude la responsabilità amministrativa tributaria solo quando la disciplina sia effettivamente e inevitabilmente equivoca; l'onere di allegazione grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Le deliberazioni comunali che fissano valori delle aree edificabili ai fini tributari non hanno efficacia vincolante assoluta, ma costituiscono elementi presuntivi semplici che il giudice deve confrontare con le prove contrarie offerte dal contribuente.
  • Nel contenzioso sull'IMU delle aree fabbricabili il giudice di merito non può arrestarsi alla delibera comunale base se il contribuente produce elementi, anche provenienti da successive deliberazioni dell'ente, idonei a dimostrare un valore venale inferiore.
  • La violazione dell'obbligo di riunire impugnazioni separate contro la stessa sentenza non determina automaticamente nullità della decisione; l'eventuale rilievo processuale va valutato in termini di improcedibilità o di formazione del giudicato sulle questioni non decise.
  • L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva in materia di sanzioni tributarie richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva sul contenuto della norma, apprezzata dal giudice, non bastando contrasti applicativi o difformi valutazioni dell'ente impositore.
  • Quando la qualificazione urbanistica dell'area rende già chiara la sua potenzialità edificatoria ai fini dell'imposta, non può parlarsi di affidamento incolpevole sulla totale insussistenza del presupposto impositivo.
  • Le delibere amministrative successive che rideterminano il valore di aree imponibili possono avere rilievo probatorio, ma non incidono automaticamente sulla disciplina dell'annualità precedente né sostituiscono il giudizio sul valore venale concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàDecadenza

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