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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35329/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005, fondato su indagini bancarie svolte dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. La società ha contestato l’atto davanti al giudice tributario; la CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha confermato. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 per mancata allegazione all’avviso dell’autorizzazione alle indagini bancarie; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sulle indagini bancarie per l’utilizzo di conti correnti intestati a terzi; 3) illegittimità dell’applicazione della presunzione legale anche ai conti di terzi, con richiamo al divieto di doppia presunzione; 4) omessa considerazione dei costi sostenuti, che avrebbero dovuto essere determinati forfettariamente; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, nonché omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato le giustificazioni documentate delle movimentazioni bancarie; 6) in memoria, questione nuova sulla sottoscrizione dell’avviso da parte di un dirigente dell’Agenzia ritenuto decaduto. La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione alle indagini, se concessa, non deve essere allegata all’avviso, che l’accertamento sui conti di soci/terzi è legittimo quando vi siano indici di riferibilità alla società, che non esiste un divieto di doppia presunzione come prospettato, che i costi non possono essere riconosciuti in modo forfettario ma devono essere specificamente provati, che la CTR aveva esaminato la documentazione e correttamente richiesto la prova analitica delle singole movimentazioni, e che il motivo nuovo introdotto in memoria era tardivo e comunque non dedotto nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, ritenendo infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto motivo introdotto solo in memoria. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e respinto, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l’utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie ai fini dell’accertamento; opera una presunzione relativa sui versamenti e prelevamenti, superabile dal contribuente con prova analitica.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Attribuisce all’Amministrazione il potere di acquisire e utilizzare dati bancari nell’accertamento IVA, secondo il medesimo impianto presuntivo delle norme sulle imposte sui redditi.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione degli atti impositivi non si estende all’autorizzazione alle indagini bancarie, che ha funzione interna e preparatoria.

  • art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CTR ha ritenuto inammissibile una doglianza sulla mancanza di autorizzazione perché proposta in violazione delle regole sulle eccezioni in appello.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni legali previste in materia tributaria non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni e sull’accertamento, nel contesto della censura sulla riferibilità dei conti a terzi.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del reddito e dei costi, ma la Corte ha escluso la deduzione forfettaria dei costi nell’accertamento bancario.

  • art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I costi deducibili devono essere specificamente provati; non è ammessa una imputazione forfettaria dei costi ai ricavi accertati.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull’esito: la Corte ha ribadito la regola probatoria speciale dell’accertamento bancario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità contributiva; la Corte ha mantenuto fermo il regime presuntivo legale e l’onere probatorio del contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva esaminato le giustificazioni, pur ritenendole insufficienti.

  • art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per vizio processuale; la Corte non ha ravvisato alcuna omissione decisoria del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte li ha ritenuti infondati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale è stata respinta perché il giudice di merito aveva deciso sul punto, senza omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nel "minimo costituzionale"; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno e preparatorio: se regolarmente concessa, la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, salvo che manchi materialmente l’autorizzazione e il contribuente ne abbia subito concreto pregiudizio.
  • L’accertamento bancario fondato su conti intestati a soci o terzi può estendersi alla società quando emergano elementi indiziari concreti che ne rendano plausibile la riferibilità all’ente, come l’assenza di autonoma capacità reddituale dei soci e i legami familiari con l’amministratore.
  • Le presunzioni legali in materia di movimenti bancari non sono soggette ai requisiti dell’art. 2729 c.c. e non esiste un autonomo divieto di doppia presunzione idoneo a neutralizzare l’uso combinato di più indizi.
  • Nel regime dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve superare la presunzione con prova analitica e specifica di ogni singola movimentazione; non sono sufficienti giustificazioni generiche o ricostruzioni meramente ipotetiche.
  • Nell’accertamento bancario i costi deducibili non possono essere riconosciuti in via forfettaria: devono essere allegati e provati in modo puntuale, con riferimento ai singoli elementi da imputare ai ricavi.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato le difese e la documentazione prodotta, anche se poi le abbia ritenute insufficienti; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo un’anomalia motivazionale grave, non la mera insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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