Cassazione Civile, Ordinanza n. 15401/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2009 l'amministrazione finanziaria ha notificato a una società operante nel settore delle costruzioni un avviso di accertamento con cui ha rideterminato maggiori ricavi e quindi imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, irrogando sanzioni, sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore applicato all'attività esercitata. Nel contraddittorio endoprocedimentale la contribuente aveva contestato l'applicabilità dello studio di settore e aveva rappresentato circostanze che, a suo dire, avrebbero giustificato l'esclusione o comunque la non corretta applicazione dello standard. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e valorizzando gli aggiustamenti apportati dallo studio in sede di confronto con la contribuente. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo, per omesso esame delle articolate ragioni difensive sviluppate nel contraddittorio e per mancata considerazione delle condizioni che avrebbero imposto l'esclusione dello studio; (2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, per mancata verifica dell'effettività del confronto con l'Ufficio; (3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento, per asserito difetto motivazionale dell'atto impositivo e del correlato giudizio di merito. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha affermato che l'accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo solo se preceduto da contraddittorio obbligatorio, nel quale il contribuente può provare liberamente le ragioni di esclusione o le specificità concrete dell'attività; il giudice, però, può valutare liberamente sia l'applicabilità dello standard sia la controprova. Nel caso concreto ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato sull'avvenuto contraddittorio, sulle correzioni favorevoli alla contribuente e sulla tenuta indiziaria della rettifica; ha escluso che fosse necessario esaminare analiticamente ogni singola allegazione difensiva, poiché le questioni incompatibili con la soluzione adottata devono intendersi implicitamente disattese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondate le censure sullo studio di settore, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'avviso, affermando che la sentenza della CTR era sorretta da motivazione logica, coerente ed esaustiva e che l'accertamento risultava legittimo perché fondato su uno scostamento significativo, correttamente vagliato nel contraddittorio e integrato da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
costituisce la base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore; la gravità, precisione e concordanza della presunzione non discendono automaticamente dallo scostamento, ma dall'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici quando lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard, valutato nel contraddittorio, rende attendibile la rettifica.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sull'accertamento in materia IVA, applicabile nel quadro della rettifica basata su studi di settore.
art. 10, comma 1, l. 8 maggio 1998, n. 146
richiamato per il regime degli studi di settore e per il ruolo del contraddittorio; la disciplina è letta in modo sistematico con le norme sull'accertamento e con la giurisprudenza consolidata.
richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici nell'accertamento tributario.
lo scostamento non contestato o non spiegato può assumere valenza di indizio grave e preciso idoneo a sorreggere la pretesa tributaria.
invocato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ritenuti rispettati dalla sentenza impugnata.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente sul contraddittorio e sui diritti del contribuente, ma non ritenuto violato.
artt. 7 e 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamati in tema di motivazione dell'atto e garanzie del contribuente, ma la Corte ha escluso che l'avviso fosse illegittimo per difetto di motivazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuta adeguata nel caso concreto.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di motivazione degli atti IVA, ritenuta sufficiente dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato su studi di settore è un sistema di presunzioni semplici che diventa idoneo a sorreggere la pretesa impositiva solo dopo il contraddittorio obbligatorio con il contribuente; lo scostamento dal dichiarato, da solo, non basta a fondare la rettifica.
- Nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente ha l'onere di allegare e provare, con ogni mezzo, le circostanze che giustificano l'esclusione dell'impresa dallo standard o spiegano la specificità della sua attività nel periodo considerato; se tali elementi mancano, lo scostamento può assumere valore indiziario grave e preciso.
- La motivazione dell'avviso fondato su studi di settore non può limitarsi a registrare lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard, ma deve spiegare l'applicabilità concreta dello standard e dare conto delle ragioni per cui non sono state accolte le deduzioni del contribuente.
- Il giudice tributario conserva il potere di verificare liberamente sia la concreta applicabilità dello studio di settore al caso specifico sia la attendibilità della prova contraria offerta dal contribuente; non è però tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione, se la motivazione adottata risulta logicamente incompatibile con le tesi disattese.
- In tema di studi di settore, l'evoluzione dello strumento verso modelli più raffinati può incidere sulla legittimità dell'accertamento e la scelta dell'Amministrazione va controllata in relazione alle censure dedotte, privilegiando lo strumento più evoluto quando la normativa e la giurisprudenza ne affermano la maggiore affidabilità.
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