Cassazione Civile, Ordinanza n. 15274/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il 2014: il primo recuperava a tassazione IRES, IRAP e IVA, contestando l'indeducibilità di costi e l'indetraibilità dell'IVA relativi a operazioni di acquisto di materiale plastico ritenute inesistenti perché collegate a una società asseritamente coinvolta in frodi IVA; il secondo contestava alla società e al socio il maggior reddito da utili presuntivamente distribuiti, con recupero di ritenute e IRPEF. In appello i contribuenti avevano sostenuto, tra l'altro, l'illegittima duplicazione dell'azione accertativa, l'assenza dei presupposti dell'accertamento sui costi/IVA, l'erronea ripartizione dell'onere della prova, l'esistenza di giudicato interno su alcuni capi e l'erroneità della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base sociale. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi e il socio tre motivi, deducendo: illegittima duplicazione fra accertamento parziale e successivo atto; violazione delle regole su giudicato interno e onere della prova; erronea applicazione delle norme su IVA, imposte dirette e presunzioni; illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci e dell'imputazione al lordo delle imposte societarie.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di rinvio a nuovo ruolo per la pendenza di un ricorso per revocazione straordinaria, rilevando che non era stata chiesta dal giudice della revocazione la sospensione del giudizio di Cassazione. Nel merito ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso, reputandoli in parte relativi a questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità e in parte formulati in modo promiscuo e non specifico. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche nelle società di capitali a ristretta base sociale composte da società, anche di persone e di capitali, quando la compagine sia talmente ristretta da consentire un effettivo controllo reciproco tra i partecipi; ha inoltre precisato che la presunzione vale anche quando il maggior reddito derivi dal disconoscimento di componenti negativi non documentati, non solo da maggiori ricavi. La Corte ha altresì respinto la doglianza della società sull'imputazione ai soci del maggior reddito al lordo delle imposte, ritenendo corretta la ricostruzione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto per quanto esaminato, con conferma della decisione di merito favorevole all'Ufficio.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria può essere proposta per il ritrovamento di documenti decisivi dopo il giudicato o dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, secondo la disciplina richiamata dal processo tributario.
È richiamato per evidenziare la simmetria tra revocazione nel processo civile e nel processo tributario.
La pendenza del giudizio di revocazione non sospende automaticamente il ricorso per cassazione; la sospensione può essere disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte, se la revocazione non appare manifestamente infondata.
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, rinviando ai motivi dell'art. 395 c.p.c. e distinguendo tra revocazione ordinaria e straordinaria.
Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo tributario per quanto compatibili e non disposto dal decreto.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'avviso parziale può fondarsi su segnalazioni o fonti diverse e non impedisce ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d'imposta nei termini di decadenza.
L'accertamento integrativo è possibile quando emergano nuovi elementi conosciuti successivamente dall'Ufficio.
Consente l'avviso parziale in materia IVA e si coordina con la disciplina generale degli accertamenti successivi.
È richiamato per la regola dei nuovi elementi sopravvenuti ai fini dell'accertamento integrativo in materia IVA.
Il riparto dell'onere della prova segue la regola per cui, una volta provata dall'Ufficio l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che i costi non documentati possono essere disconosciuti e incidere anche sulla presunzione di distribuzione degli utili.
La detrazione dell'IVA richiede operazioni effettive; l'esibizione della sola fattura o di documentazione formale non basta quando l'Ufficio abbia provato l'inesistenza oggettiva.
La regolarità formale della fattura non supera, da sola, la prova dell'inesistenza dell'operazione.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo; il disconoscimento del costo incide anche sulla base imponibile IRAP.
Richiamato nei motivi, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
La prova presuntiva è utilizzabile nella ricostruzione dell'inesistenza delle operazioni e nella presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base.
Invocato per il preteso giudicato interno e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude che vi fosse un capo coperto da giudicato.
Richiamato per il giudicato interno, ma ritenuto insussistente nel caso concreto.
La Corte ribadisce che in cassazione sono deducibili solo violazioni di legge o vizi processuali nei limiti tipici, non la richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 53 Cost.
La presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base è giustificata dalla capacità contributiva e dall'esigenza di evitare schermature formali.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento parziale non esclude ulteriori accertamenti sul medesimo periodo d'imposta, purché fondati su fonti o elementi diversi e sopravvenuti rispetto a quelli già utilizzati dall'Ufficio.
- La pendenza di un giudizio di revocazione straordinaria non determina automaticamente la sospensione del giudizio di cassazione; la sospensione richiede un provvedimento del giudice della revocazione nei limiti previsti dall'art. 398, comma 4, c.p.c., applicabile al processo tributario.
- Quando l'Amministrazione finanziaria prova l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA; non bastano la fattura o la regolarità formale della contabilità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera anche nelle società di capitali a ristretta base sociale partecipate da altre società, anche di persone o di capitali, se l'assetto partecipativo consente un effettivo controllo reciproco tra i partecipi.
- Ai fini della presunzione di distribuzione degli utili, la nozione di utili extracontabili comprende non solo i maggiori ricavi accertati, ma anche i componenti negativi di reddito disconosciuti per difetto di prova o documentazione, poiché essi rappresentano risorse non sottratte alla disponibilità sociale.
- L'assenza di un formale schermo societario direttamente riferibile a persone fisiche non esclude la ristrettezza della base sociale quando, in concreto, il controllo della compagine sia concentrato in pochi soggetti riconducibili a un medesimo nucleo economico o familiare.
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