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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15294/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte degli eredi di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento emessa a seguito della definizione di precedenti giudizi tributari relativi a due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 1975 e 1976. Gli eredi contestavano vari profili della cartella: mancata indicazione delle ordinanze di estinzione dei giudizi della Commissione tributaria centrale, vizi di notifica, omesso avviso bonario, difetto di sottoscrizione e prescrizione del credito. Nei gradi di merito il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per mancanza/apparenza di motivazione e per omessa considerazione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, sostenendo che i vizi contestati riguardavano solo la cartella e quindi il solo agente della riscossione; (2) violazione dell’art. 20 d.P.R. 602/1973 e vizi motivazionali, assumendo che la CTR avesse contraddittoriamente ritenuto necessario consentire al contribuente la verifica del calcolo degli interessi, pur affermando che non occorre l’indicazione analitica delle modalità di calcolo. Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rappresentato che la cartella era stata sgravata, ma senza produrre il relativo provvedimento; pertanto la Corte ha esaminato il merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha affermato che, nel processo tributario, l’ente impositore non perde la legittimazione passiva per il solo fatto che la cartella sia stata emessa dall’agente della riscossione, poiché le norme richiamate disciplinano anche la legittimazione dell’agente ma non escludono quella dell’ente creditore; inoltre la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile e coerente, essendo chiaro che i contribuenti avevano dedotto anche vizi riferibili direttamente all’Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la CTR aveva comunque rigettato l’appello incidentale dei contribuenti sul punto, condividendo la tesi per cui non è necessaria l’indicazione analitica del metodo di calcolo degli interessi; in ogni caso il motivo è stato ritenuto anche infondato, perché la motivazione della CTR è stata considerata conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la cartella segue un precedente atto che abbia già determinato il debito, è sufficiente il richiamo di quell’atto e la quantificazione degli accessori, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato, con condanna alle spese nei confronti dei contribuenti e compensazione delle spese tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione del contraddittorio decisorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge in tema di motivazione della cartella sugli interessi

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    è letto nel senso che indica i soggetti parti nel processo tributario, ma non esclude la legittimazione passiva dell’ente impositore

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i vizi propri della cartella sarebbero opponibili solo all’agente della riscossione, tesi non condivisa dalla Corte

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro dell’omessa pronuncia o ultrapetizione dedotta nel ricorso

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente sul tema del calcolo degli interessi nella cartella, ma la Corte esclude che imponga l’indicazione analitica delle modalità di calcolo

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    la Corte lo interpreta come norma che disciplina l’eventuale legittimazione passiva del concessionario, senza negare quella dell’ente creditore

  • art. 1188 c.c.

    richiamato in via analogica per qualificare il concessionario come soggetto incaricato di ricevere il pagamento dal creditore

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato, insieme alla legge 241/1990, come parametro dell’obbligo di motivazione della cartella sugli interessi

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato, insieme allo Statuto del contribuente, come parametro dell’obbligo di motivazione della cartella sugli interessi

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel racconto dei fatti quale base dell’estinzione dei precedenti giudizi per mancata istanza di trattazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne esclude l’applicazione perché la soccombente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la legittimazione passiva dell’ente impositore non è esclusa dal fatto che la cartella sia materialmente emessa o notificata dall’agente della riscossione: occorre distinguere tra titolarità del credito tributario e ruolo del soggetto incaricato della riscossione.
  • Quando il contribuente deduce vizi che investono anche la pretesa tributaria sostanziale, l’azione può e deve coinvolgere l’ente creditore; il concessionario/agente della riscossione opera come soggetto incaricato di ricevere il pagamento e non come unico contraddittore necessario in ogni controversia sulla cartella.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice; non è apparente se, pur sinteticamente, rende chiara la ratio decidendi e non contiene affermazioni tra loro inconciliabili.
  • La cartella di pagamento che segua un precedente atto impositivo già determinativo del debito e degli interessi è adeguatamente motivata mediante il richiamo di quell’atto e l’indicazione dell’importo degli ulteriori accessori; non è necessaria l’indicazione analitica dei singoli saggi o delle modalità matematiche di calcolo.
  • Se la pretesa principale viene annullata, viene meno anche la pretesa accessoria agli interessi, salvo un autonomo titolo che la sostenga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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