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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15285/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La Corte è intervenuta su un provvedimento già reso nel giudizio di cassazione tra due società, nel quale il ricorso principale era stato respinto e il ricorso incidentale condizionato dichiarato assorbito. Nella parte dispositiva dell'ordinanza n. 1910/2025 era però comparsa, per errore materiale, la condanna della parte ricorrente principale al pagamento delle spese "in favore del Comune" anziché in favore della parte controricorrente. La richiesta/attività della Corte riguarda quindi solo la correzione di tale errore materiale, ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza riesame del merito della controversia originaria.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 1910/2025, stabilendo che il riferimento al "Comune" nel dispositivo debba leggersi come riferimento alla "parte controricorrente". Ha inoltre richiamato il principio per cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali. La decisione non incide sull'esito sostanziale del precedente giudizio, già definito con rigetto del ricorso principale e assorbimento dell'incidentale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali della decisione della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato utilizzato per emendare l'erronea indicazione del soggetto destinatario delle spese.

  • art. 287 c.p.c.

    disciplina in via generale la correzione degli errori materiali e degli errori di calcolo; la Corte vi richiama il procedimento di rettifica del dispositivo.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di competenza della Cancelleria a seguito della correzione.

Massime di principio

  • La correzione degli errori materiali è ammissibile quando il contrasto tra intestazione, motivazione e dispositivo consente di individuare con evidenza l'errore meramente materiale, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
  • Nel procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non possono essere adottate statuizioni nuove, né può essere modificata la regolazione delle spese processuali oltre la semplice rettifica dell'errore evidente.
  • Se il dispositivo contiene un riferimento palesemente incongruente rispetto al resto del provvedimento, la correzione può limitarsi a sostituire il termine errato con quello corretto, mantenendo fermo l'assetto decisorio già formato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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