Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13231/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero della TARI relativa a più annualità. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, vizi del procedimento e della notificazione, mancata notifica o nullità degli avvisi di accertamento presupposti, difetto di motivazione dell'ingiunzione, irregolarità della costituzione in giudizio dell'ente e dell'agente della riscossione, necessità di cartella esattoriale invece dell'ingiunzione, carenza di poteri del soggetto che ha emesso l'atto, mancata integrazione del contraddittorio tra società coinvolte in una scissione e omesso esame di varie eccezioni. La Cassazione ha esaminato quindici motivi, per lo più rigettandoli nel merito o dichiarandoli inammissibili, valorizzando in particolare la ritualità dell'ingiunzione fiscale per i tributi locali, la sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notificazione, l'assenza di un vizio di omessa pronuncia sulle istanze cautelari o di rinvio, e l'inammissibilità delle doglianze che miravano a un nuovo apprezzamento del merito in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, sesti, settimi, ottavi, undicesimi e quattordicesimi motivi; ha dichiarato inammissibili i terzi, quarti, quinti, noni, decimi, dodicesimi, tredicesimi e quindicesimi motivi, per novità della questione, difetto di autosufficienza, doppia conforme o perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa; la Corte esclude che la mancata trattazione dell'istanza di rinvio o cautelare abbia leso tale diritto nelle circostanze del caso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni del giusto processo nelle modalità di decisione dei giudici di merito.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di deposito di documenti e memorie nel processo tributario; la tardiva costituzione non determina nullità, ma solo preclusioni nei limiti temporali di deposito.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    La richiesta cautelare è assorbita dalla decisione di merito; gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

  • art. 52 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il regime della sospensione e per la disciplina della riscossione dei tributi locali tramite ingiunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo in caso di totale omissione di decisione su un capo di domanda; non ricorre quando la domanda o eccezione sia implicitamente rigettata dalla decisione di merito.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    L'istanza di rinvio per grave impedimento del difensore richiede la dedotta impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega.

  • art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Richiamato come norma che consente la sostituzione del difensore mediante delega a collega.

  • art. 9, comma 2, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Conferma la facoltà di sostituzione del difensore già prevista dalla disciplina previgente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi ex art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c., non potendo riguardare la mera ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c.

    Viene richiamato il limite del sindacato di legittimità; le censure che mirano alla rivalutazione del merito sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di costituzione del resistente nel giudizio tributario; la tardività non comporta nullità dell'intero giudizio.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente sulla costituzione in appello; la Corte ribadisce che la tardiva costituzione preclude solo attività processuali ormai scadute.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Invocato per il contraddittorio; la Corte esclude la necessità di un litisconsorzio necessario tra società coobbligate a seguito di scissione, potendo intervenire o essere chiamate nel processo.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Fondamento della potestà comunale di riscuotere coattivamente tributi locali anche mediante ingiunzione fiscale; l'obbligo di ricorso al ruolo non sussiste in via esclusiva per i Comuni.

  • d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2

    Conferma che la riscossione coattiva dei tributi locali può avvenire mediante ingiunzione fiscale o ruolo, a seconda della forma di gestione della riscossione.

  • d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg-quater

    Prevede la riscossione delle entrate tributarie comunali sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910, secondo le diverse modalità di gestione.

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    L'ingiunzione fiscale è titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle entrate locali.

  • art. 107 T.U.E.L.

    La Corte esclude che solo il funzionario dirigente dell'ente possa emettere l'ingiunzione, ritenendo legittima l'emissione da parte del concessionario della riscossione.

  • art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    Richiamato dalla ricorrente sulla competenza all'emissione dell'ingiunzione; la Corte nega che impedisca l'emissione da parte del concessionario.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Invocato per la notificazione dell'atto; la Corte ritiene sanata la nullità della notifica dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Per i vizi della notifica degli avvisi di accertamento si applicano le norme del processo civile e il relativo regime di nullità e sanatoria.

  • art. 156 c.p.c.

    La proposizione del ricorso del contribuente sana, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in modo discutibile se l'onere sia stato assolto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancata allegazione o motivazione degli atti; la Corte non ravvisa una violazione autonoma nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la richiesta di rinvio per impedimento del difensore è accoglibile solo se l'impedimento è tale da non consentire la sostituzione mediante delega; in difetto, il giudice può disattenderla implicitamente.
  • La mancata pronuncia espressa su una domanda cautelare non integra di per sé omessa pronuncia quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con la misura richiesta e ne determini l'assorbimento.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non comporta nullità del giudizio, ma soltanto la decadenza dalle attività processuali non più tempestivamente esercitabili.
  • Nel contenzioso tributario tra soggetti coinvolti in una scissione non si configura automaticamente un litisconsorzio necessario tra tutte le società interessate, se tutte sono parti del medesimo rapporto sostanziale e possono intervenire o essere chiamate in causa.
  • Per i tributi locali, il Comune può procedere alla riscossione coattiva anche mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, senza che sia sempre necessaria la cartella di pagamento.
  • L'ingiunzione fiscale può essere emessa e notificata dal concessionario della riscossione nei limiti della disciplina applicabile alla riscossione delle entrate locali.
  • La nullità della notificazione degli avvisi di accertamento è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera il criterio legale di riparto dell'onere probatorio, non quando compie una valutazione ritenuta errata delle prove raccolte.
  • Il vizio di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di decisione su un capo di domanda o eccezione; non basta la mancanza di argomentazione espressa se la questione è incompatibile con la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.