Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a un ex socio accomandatario per IVA e IRAP dovute per l'anno d'imposta 2013 in base a un avviso di accertamento emesso nei confronti della società di cui era stato socio fino al 5 novembre 2013. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ritenendosi sufficiente la notifica dell'avviso alla società e irrilevante la mancata notifica personale al socio, in ragione della sua responsabilità illimitata. In appello il contribuente aveva sostenuto la carenza di legittimazione passiva, l'assenza di notifica personale dell'atto presupposto quando egli non rivestiva più la carica sociale e l'illegittimità dell'intimazione anche per violazione del beneficium excussionis. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello, ravvisando che l'avviso di accertamento e gli atti prodromici erano stati notificati solo alla società e non al socio, già cessato dalla carica, e che ciò comportava violazione del diritto di difesa e nullità dell'atto consequenziale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 2304, 2312 e 2495 c.c. e dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, sostenendo che per la responsabilità del socio illimitatamente responsabile sarebbe bastata la notifica dell'avviso alla società ancora esistente e la successiva notifica dell'atto esecutivo al socio, senza necessità di una doppia notificazione dell'atto impositivo anche al socio stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il socio accomandatario sia cessato dalla società prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve notificare l'atto impositivo anche al socio, perché altrimenti si determinerebbe una compressione inaccettabile del diritto di difesa. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 2304 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile non richiede una doppia notifica; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva e valorizza invece la necessità di una notifica dell'atto impositivo anche al socio cessato.
art. 2312 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della cessazione della società e della posizione dei soci; la Corte lo menziona tra le norme invocate ma conferma l'esigenza di tutela del diritto di difesa del socio non destinatario dell'avviso.
art. 2495 c.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai rapporti pendenti dopo l'estinzione della società; la Corte non ne fa applicazione estensiva per escludere la notifica al socio cessato dell'atto presupposto.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Invocato dall'Agenzia delle Entrate per escludere l'obbligo di notifica personale dell'avviso al socio; la Corte non accoglie tale tesi e ribadisce la necessità della notifica al socio cessato quando l'atto impositivo sia successivo al suo recesso.
art. 2261 c.c.
Richiamato in motivazione per evidenziare che, diversamente dall'ipotesi in cui il recesso sia successivo alla notifica alla società, il socio cessato non ha possibilità di consultare i documenti sociali, con conseguente esigenza di notifica personale dell'atto presupposto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel caso di responsabilità solidale del socio di società di persone per debiti tributari maturati quando egli rivestiva la qualità di socio, se il socio ha cessato la partecipazione prima della notifica del primo atto impositivo, l'Amministrazione finanziaria deve notificare detto atto anche al socio.
- La sola notifica dell'avviso di accertamento alla società non è sufficiente a fondare la pretesa nei confronti del socio cessato, poiché ciò comprimerebbe il suo diritto di difesa e impedirebbe una contestazione effettiva della pretesa tributaria.
- Quando manca la notifica al socio dell'atto presupposto, l'atto consequenziale della riscossione non può limitarsi a rinviare all'avviso notificato alla società, ma deve essere fondato su una rituale conoscenza dell'atto impositivo da parte del socio stesso.
- La responsabilità illimitata del socio accomandatario è una responsabilità da posizione, ma non esonera l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie partecipative e difensive nella fase di accertamento quando il socio non è più parte della società.
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