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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13079/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 in materia di imposta unica sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, notificato a una titolare di centro di trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker estero. In primo e secondo grado la pretesa erariale è stata confermata sul presupposto che, per effetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, la soggettività passiva del tributo si estenda anche ai soggetti che, al di fuori del sistema concessorio, raccolgono e gestiscono scommesse sul territorio nazionale. La ricorrente ha impugnato la sentenza regionale con più censure: in via preliminare ha dedotto la violazione del diritto di difesa e del giusto processo per la trattazione camerale senza udienza pubblica, nonché una questione di compatibilità costituzionale della disciplina emergenziale; in via pregiudiziale ha chiesto rinvio alla Corte di giustizia e ha denunciato la violazione delle libertà di prestazione dei servizi e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; nel merito ha contestato la soggettività passiva del centro di trasmissione dati, sostenendo che l’unico soggetto passivo sarebbe il bookmaker che organizza il gioco; ha inoltre contestato il presupposto territoriale, affermando che la scommessa si perfezionerebbe all’estero, dove il bookmaker accetta la giocata; ha dedotto l’incompatibilità dell’imposta con l’art. 401 della direttiva IVA; infine ha sostenuto che le sanzioni non fossero applicabili per l’obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura preliminare sulla trattazione in camera di consiglio per genericità e, comunque, l’ha ritenuta infondata richiamando la giurisprudenza sulle udienze e trattazioni scritte nel periodo Covid-19. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze eurounitarie e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. Ha poi dichiarato inammissibili, ex art. 360-bis c.p.c., i motivi sul presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, osservando che la disciplina, come letta dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, assoggetta al tributo anche i centri di raccolta operanti per bookmakers esteri per le annualità successive al 2011, e che il fatto imponibile è la prestazione di servizi di raccolta e organizzazione delle scommesse nel territorio nazionale. Analogamente ha dichiarato inammissibile il motivo sulla incompatibilità con la direttiva IVA, ribadendo che l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulle sanzioni, poiché l’obiettiva incertezza normativa non era invocabile per l’anno 2012, essendo la disciplina interpretativa del 2010 già vigente. La ricorrente è stata condannata alle spese e a ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 27 d.l. n. 137/2020

    Nel processo tributario emergenziale ha consentito la trattazione scritta anche in presenza di richiesta di discussione in pubblica udienza, senza violare di per sé il diritto di difesa.

  • art. 35 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla trattazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza nel caso concreto.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché le questioni di diritto unionale erano già state chiarite dalla giurisprudenza nazionale e unionale.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non osta alla riscossione cumulativa di IVA e di un tributo speciale sui giochi, purché quest’ultimo non abbia natura di imposta sul volume d’affari.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    La disposizione, letta alla luce della norma interpretativa del 2010, ricomprende tra i soggetti passivi anche chi gestisce o raccoglie scommesse per conto terzi al di fuori del sistema concessorio per le annualità successive al 2011.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220/2010

    È norma di interpretazione autentica che chiarisce la soggettività passiva dell’imposta unica anche per i soggetti operanti fuori dal sistema concessorio; applicabile ai rapporti successivi al 2011.

  • art. 1, comma 64, l. n. 220/2010

    Richiamato nel quadro normativo complessivo relativo all’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 1, comma 2, l. n. 288/1998

    Richiamato nel quadro normativo di riferimento dell’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 16 d.m. 1 marzo 2006, n. 111

    Richiamato nel quadro normativo di riferimento dell’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014

    Richiamato nel quadro normativo di riferimento dell’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per l’esclusione delle sanzioni in caso di incertezza normativa, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto.

  • art. 5, comma 1, l. n. 472/1997

    Richiamato dalla ricorrente per l’esimente sanzionatoria, ma disatteso.

  • art. 6, comma 2, l. n. 472/1997

    L’esimente per obiettiva incertezza normativa è stata ritenuta non invocabile per l’anno d’imposta 2012.

  • art. 10, comma 4, l. n. 212/2000

    Richiamato a sostegno della non punibilità per incertezza normativa, ma la Corte ha escluso tale incertezza nel periodo d’imposta considerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Utilizzato come base per dichiarare inammissibili i motivi contrari a principi già consolidati di legittimità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in chiave di illegittimità costituzionale della disciplina emergenziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per il diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il giusto processo, ma la Corte ha ritenuto legittima la disciplina emergenziale applicata.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione alla CEDU e al diritto UE, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno della censura sulla trattazione senza udienza, ma la Corte ha escluso la violazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario emergenziale, la trattazione scritta disposta dal giudice non viola automaticamente il diritto di difesa, anche se una parte aveva chiesto l’udienza pubblica, purché la disciplina applicabile consenta comunque la piena esplicazione del contraddittorio e non emerga un concreto pregiudizio difensivo.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può essere riferita anche al soggetto che, pur operando per conto di un bookmaker estero e al di fuori del sistema concessorio, gestisca materialmente la raccolta delle scommesse sul territorio nazionale; la qualificazione va ricostruita in base alla funzione effettivamente svolta nella catena di raccolta del gioco.
  • Ai fini del presupposto territoriale del tributo sulle scommesse, non conta il luogo in cui il bookmaker estero formalmente accetta la proposta, ma il luogo in cui l’attività di raccolta e organizzazione della giocata viene concretamente svolta e documentata.
  • L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari ai sensi della direttiva IVA, sicché può coesistere con l’IVA senza violare il divieto unionale di imposte analoghe alla cifra d’affari.
  • L’esimente per obiettiva incertezza normativa tributaria non è invocabile quando, per il periodo d’imposta considerato, la disciplina interpretativa e la giurisprudenza di riferimento abbiano già chiarito in modo sufficiente i soggetti obbligati e la portata dell’obbligazione tributaria.
  • Quando il quadro normativo e giurisprudenziale risulta ormai consolidato nel senso della debenza del tributo, i motivi di ricorso che ripropongono questioni già risolte dalla Corte costituzionale, dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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