Cassazione Civile, Ordinanza n. 21069/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005-2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IVA, IRPEF e IRAP in relazione a fatture di acquisto emesse da un soggetto ritenuto mera "cartiera". Secondo l'Ufficio, le operazioni erano oggettivamente inesistenti e il contribuente ne era consapevole, anche alla luce dei pagamenti in contanti, dell'assenza di scritture tra le parti e della mancanza di prova sulle deduzioni difensive. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che per l'anno 2005 mancasse prova della tempestiva trasmissione della denuncia penale e che, comunque, la denuncia sarebbe stata tardiva; 2) erronea applicazione della clausola transitoria del d.lgs. 128/2015 e dell'art. 15 preleggi, assumendo che la successiva disciplina della legge di stabilità 2016 avesse abrogato la salvaguardia; 3) e 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e del diritto di difesa, perché negli atti si parlava genericamente di operazioni inesistenti e solo in giudizio l'Ufficio avrebbe precisato che si trattava di operazioni oggettivamente inesistenti; 5) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che, al più, le operazioni dovevano qualificarsi come soggettivamente inesistenti, con conseguente irrilevanza ai fini IRPEF e limitata ripresa IVA.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi esclusivamente con riguardo all'IRAP, affermando che il raddoppio dei termini di accertamento operava, per gli atti già notificati alla data del 2 settembre 2015, secondo la disciplina previgente e indipendentemente dalla formale trasmissione della notitia criminis; pertanto, per IVA e IRPEF gli accertamenti erano legittimi. Tuttavia, ha precisato che il raddoppio dei termini non è previsto dall'ordinamento per l'IRAP in presenza di illeciti penalmente rilevanti, sicché su tale imposta la sentenza d'appello è stata cassata. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito e, in ogni caso, richiedevano una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente limitatamente all'IRAP. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare l'omesso esame/erronea valutazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel regime previgente rileva per il raddoppio dei termini di accertamento delle imposte dirette quando sussistono presupposti di obbligo di denuncia penale; per gli atti già notificati alla data del 2 settembre 2015 continua ad applicarsi la disciplina transitoria previgente.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
È la norma sui termini di accertamento IVA, soggetta al medesimo regime del raddoppio nei casi di notitia criminis e, per gli atti già notificati, alla disciplina previgente transitoriamente salvata.
art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015
Ha eliminato il raddoppio generalizzato per il futuro e ha introdotto una disciplina transitoria: per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016 il raddoppio opera solo se la denuncia è presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria, salvo gli avvisi già notificati alla data del 2 settembre 2015.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
Fa salva, per gli avvisi già notificati al 2 settembre 2015, la previgente disciplina del raddoppio dei termini, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia.
art. 15 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'abrogazione della clausola di salvaguardia, ma la Corte ha escluso che la legge di stabilità 2016 abbia inciso sulla disciplina transitoria del d.lgs. 128/2015.
Costituisce il presupposto dell'obbligo di denuncia penale che, nel regime previgente, giustifica il raddoppio dei termini; nel nuovo regime rileva solo se la denuncia è tempestiva.
Norma sulla motivazione dell'atto amministrativo richiamata nei motivi terzo e quarto, ritenuti inammissibili perché nuovi in cassazione.
Norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, invocata per contestare gli avvisi.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento delle imposte dirette.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento IVA.
art. 24 Cost.
Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per sostenere la deducibilità dei costi in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e diretta a una rivalutazione del fatto.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in controricorso per sostenere che, anche riqualificando le operazioni, i costi non sarebbero deducibili in difetto dei requisiti di inerenza, certezza, determinabilità e competenza.
Massime di principio
- Per gli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015, la disciplina transitoria fa salva la previgente regola del raddoppio dei termini di accertamento, senza che sia necessario verificare la tempestiva trasmissione della denuncia penale.
- Per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016 non ancora notificati, il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia ex art. 331 c.p.p. è presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza; in difetto, il raddoppio non si applica.
- La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento riguarda le imposte per le quali l'ordinamento la prevede espressamente; non può essere estesa in via analogica a tributi, come l'IRAP, per i quali tale meccanismo non è contemplato.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, né contestazioni che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito, anche se attengono a profili rilevabili d'ufficio.
- La qualificazione delle operazioni fatturate e la ricostruzione della loro inesistenza, ove non devolute nei gradi di merito, non possono essere rimesse in discussione in cassazione come pretesto per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
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