Cassazione Civile, Ordinanza n. 21024/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compagnia di navigazione)
La controversia
La controversia nasce dall'istituzione, da parte di un comune insulare, del contributo di sbarco previsto dall'art. 4, comma 3-bis, d.lgs. 23/2011, riscosso unitamente al prezzo del biglietto dalle compagnie di navigazione e dai vettori aerei o assimilati, indicati nel regolamento comunale come soggetti responsabili della riscossione. La Procura regionale aveva chiesto alla Corte dei conti di accertare l'esistenza di una gestione pubblica con obbligo di resa del conto, rilevando che la compagnia non aveva presentato i conti giudiziali per più annualità; il giudice contabile aveva accolto la domanda e ordinato la resa del conto. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione e insussistenza della qualifica di agente contabile, sostenendo che l'affidamento ex lege della riscossione non basti a fondare tale qualifica; 2) violazione della disciplina sul contributo di sbarco e della normativa sopravvenuta sull'imposta di soggiorno, assumendo che la disciplina del gestore di strutture ricettive, qualificato responsabile d'imposta e non agente contabile, dovesse essere estesa in via analogica ai vettori; 3) conseguente erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto permanere la giurisdizione contabile e l'obbligo di resa del conto. La Procura generale ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per profili di procura e di corretta evocazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: ha ritenuto valida la procura, considerando meramente materiale l'errore nel numero della sentenza indicata, e ha escluso che la vocatio in ius della Procura generale presso la Corte dei conti fosse causa di inammissibilità, anche perché la notifica era avvenuta pure alla Procura regionale e la costituzione dell'ufficio resistente sanava ogni eventuale vizio. Nel merito ha accolto i motivi di ricorso, affermando che il contributo di sbarco, pur essendo un tributo locale con finalità pubbliche e con disciplina di accertamento e sanzioni di matrice tributaria, è regolato in modo sostanzialmente sovrapponibile all'imposta di soggiorno dopo le modifiche normative che hanno qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta. Da ciò la Corte ha tratto il principio che anche le compagnie di navigazione incaricate della riscossione del contributo non sono agenti contabili, ma responsabili d'imposta, sicché il rapporto è esclusivamente tributario e la giurisdizione appartiene al giudice tributario, non alla Corte dei conti. Per tale ragione ha cassato la decisione impugnata e dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 3-bis, d.lgs. 23/2011
"Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo"
La disposizione, letta sistematicamente, attribuisce alle compagnie il ruolo di responsabili del pagamento del tributo e non quello di agenti contabili; il rapporto con l'ente è di natura tributaria e non di gestione di denaro pubblico soggetta a conto giudiziale.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011
La disciplina dell'imposta di soggiorno, come modificata, è richiamata in via di raffronto per confermare che, quando il privato è qualificato responsabile d'imposta, viene meno la base per la giurisdizione contabile sulla mancata resa del conto.
art. 5-quinquies, d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021
È richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina dell'imposta di soggiorno, idonea a qualificare il gestore come responsabile d'imposta e a escludere la sua collocazione tra gli agenti contabili.
È richiamato per mostrare che il legislatore ha assoggettato l'omesso, ritardato o parziale versamento a sanzioni tributarie, elemento coerente con la natura esclusivamente tributaria del rapporto.
art. 1, commi 158-170, l. 296/2006
Il rinvio alla disciplina di accertamento e riscossione dei tributi locali conferma la natura tributaria del contributo di sbarco e la sua gestione secondo regole fiscali.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 144, primo comma, codice della giustizia contabile
È citato nell'eccezione di inammissibilità, ma la Corte esclude che la mancata corretta indicazione dell'ufficio resistente determini l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
È invocato per censurare il contenuto del ricorso, ma la Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità.
È menzionato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
È menzionato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.
È richiamato quale base regolamentare per l'adozione del regolamento comunale istitutivo del contributo di sbarco.
art. 471/1997
Il rinvio è usato per ribadire che la disciplina sanzionatoria è quella tributaria.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce a un privato la riscossione di un tributo e lo qualifica come responsabile del pagamento con diritto di rivalsa, il rapporto con l'ente impositore resta di natura tributaria e non si trasforma, per il solo maneggio di somme, in gestione contabile soggetta a giudizio di conto.
- La qualifica di agente contabile non può essere desunta in via automatica dal fatto che un soggetto incassi somme destinate all'ente pubblico; occorre verificare se il denaro sia ancora, al momento della riscossione, nella disponibilità del privato nell'ambito di un'obbligazione tributaria propria oppure se egli maneggi denaro pubblico in senso tecnico.
- La previsione di obblighi dichiarativi, di sanzioni tributarie e del rinvio alla disciplina di accertamento e riscossione dei tributi locali è indice forte della natura esclusivamente fiscale del rapporto e orienta la giurisdizione verso il giudice tributario.
- Se una disciplina nuova o interpretata autenticamente qualifica un intermediario come responsabile d'imposta, la giurisprudenza relativa all'agente contabile formatasi in precedenza non è più applicabile, perché il legislatore ha "sterilizzato" il presupposto del conto giudiziale.
- Nel giudizio di cassazione per motivi di giurisdizione, errori materiali nella procura o nell'indicazione dell'ufficio del pubblico ministero contabile non determinano inammissibilità quando dal complesso degli atti risulti univocamente l'intento di impugnare la specifica sentenza e quando il contraddittorio abbia comunque raggiunto il suo scopo.
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