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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società debitrice e dei garanti, per importi riferiti a un conto corrente e a un conto anticipi. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo, quanto alla posta del conto corrente, la presenza di contratti swap, e quanto alla posta del conto anticipi, l’incongruità della documentazione prodotta e il disconoscimento della conformità all’originale di una domanda di anticipazione del 16.12.2010 rispetto all’estratto conto monitorio. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ritenendo inidoneo il valore probatorio del decreto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione e osservando che non erano stati prodotti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto di anticipazione. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione dell’istituto di credito, rilevando che la documentazione non poteva considerarsi regolarizzata in appello perché l’originale della richiesta di anticipazione avrebbe dovuto essere prodotto già in primo grado dopo il disconoscimento; inoltre ha ritenuto non provato il credito perché la banca non aveva fornito una spiegazione o prova idonea a collegare l’estratto conto alla domanda di finanziamento, a fronte di un significativo intervallo temporale tra i documenti. In Cassazione la banca ha proposto tre motivi: i primi due, in sostanza, avverso la valutazione della documentazione e della prova del credito; il terzo, denunciando nullità della sentenza per motivazione incompatibile con le risultanze processuali. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché costruiti mediante assemblaggio e riproduzione integrale di atti e documenti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e del principio di autosufficienza; ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale emergente dal testo della sentenza, non già per contrasto con gli atti di causa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’istituto di credito. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché redatti con tecnica di assemblaggio di atti e documenti, incompatibile con l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha poi rigettato il terzo motivo, ritenendo che la censura sulla motivazione fosse formulata in modo non consentito, poiché il vizio motivazionale è denunciabile soltanto nei casi di anomalia testuale della sentenza e non per asserito contrasto con le risultanze processuali. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica ma completa esposizione dei fatti di causa e dei motivi in un discorso argomentativo organico; è inammissibile se costruito per mera giustapposizione e riproduzione integrale di atti e documenti, lasciando al giudice il compito di ricercare e collegare gli elementi rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione è ammissibile solo entro il paradigma della nullità processuale, ma non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio o il confronto della motivazione con gli atti di causa.

  • art. 2712 c.c.

    È richiamato nel contesto del disconoscimento della conformità di copie e riproduzioni; la produzione dell’originale avrebbe dovuto avvenire in primo grado a seguito della contestazione.

  • art. 2719 c.c.

    È richiamato nel contesto della contestazione della conformità all’originale di copie documentali; in presenza di disconoscimento, la regolarizzazione documentale non può essere rimandata al giudizio di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 50 t.u.b.

    Il giudice di merito ha ritenuto che il valore probatorio del provvedimento monitorio non operasse nel giudizio di opposizione; la Cassazione non entra nel merito di tale profilo perché il ricorso viene definito per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e autosufficiente: non è consentito sostituire l’esposizione dei fatti e dei motivi con la riproduzione integrale di atti, documenti e verbali, se ciò costringe il giudice a ricostruire autonomamente il nesso logico tra i materiali trascritti.
  • La violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può determinare l’inammissibilità dei motivi quando la tecnica espositiva rende incomprensibile il mezzo di impugnazione o ne impedisce la pronta individuazione del fatto decisivo e dell’errore denunciato.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi confinato alle sole anomalie testuali della sentenza (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile); non è ammesso censurare la sentenza per asserito contrasto con le risultanze istruttorie.
  • La contestazione della conformità all’originale di una copia documentale impone alla parte che intenda avvalersene di attivarsi tempestivamente nel giudizio di merito per produrre l’originale o comunque fornire idonea prova documentale, non potendo in via generale sanare in appello un deficit probatorio rimasto incontestato o non superato in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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