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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione e del presupposto avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il gravame dell'agente, ritenendo provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento e del pignoramento sulla base di documentazione prodotta in secondo grado ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonostante il disconoscimento della copia e la querela di falso sollevata dalla contribuente. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso originario perché non era stato impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nei termini, ritenendo preclusa ogni ulteriore censura sul merito del tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 221 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente attribuito valore alla documentazione prodotta, benché specificamente disconosciuta e oggetto di querela di falso; 2) nullità della sentenza e del procedimento per mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso, richiamando gli artt. 221 ss. c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992; 3) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, contestando l'affermazione di non impugnabilità del pignoramento presso terzi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che il disconoscimento della copia fotostatica era generico e, comunque, non impediva al giudice di merito di accertarne la conformità all'originale anche con altri mezzi di prova; ha inoltre rilevato che la querela di falso non risultava effettivamente proposta come giudizio autonomo e che, in ogni caso, il giudice tributario deve verificare pertinenza e rilevanza della querela. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, una volta confermata la rituale notifica dell'atto presupposto, la censura sulla sola impugnabilità del pignoramento era priva di utilità, non essendo stati dedotti vizi propri del pignoramento stesso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, riconoscendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e del pignoramento presso terzi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre all'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La riproduzione meccanica può essere oggetto di disconoscimento, ma il giudice conserva il potere di valutarne l'efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento di scrittura privata ex art. 215 c.p.c.; il giudice può accertare la conformità con altri mezzi di prova.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso richiede un autonomo giudizio di falsità; la sola contestazione della copia non equivale automaticamente a querela di falso.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura sulla impugnabilità del pignoramento presso terzi diviene priva di interesse se è confermata la rituale notifica dell'atto presupposto e non sono dedotti vizi propri dell'atto esecutivo.

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla sentenza d'appello in relazione alla tardività/inammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice tributario deve sospendere il processo quando penda una querela di falso rilevante; tuttavia deve anche verificarne la pertinenza e la rilevanza rispetto al documento impugnato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata sospensione del giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata sospensione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per la nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento accelerato di trattazione della causa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme aggiuntive per la conformità alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non equivale al disconoscimento di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri elementi di prova, incluse presunzioni.
  • In sede di legittimità non è censurabile, se congruamente motivata, la valutazione del giudice di merito circa la genericità o specificità del disconoscimento della documentazione prodotta.
  • Nel processo tributario, la querela di falso impone la sospensione solo se sia effettivamente proposta e rilevante rispetto al documento controverso; il giudice deve comunque verificarne pertinenza e decisività, non limitarsi a un mero rinvio automatico.
  • Se la notifica dell'atto presupposto è ritenuta regolare e il contribuente non deduce vizi propri dell'atto esecutivo, la censura sulla sola impugnabilità del pignoramento presso terzi può difettare di interesse.
  • La produzione di documenti nuovi in appello nel giudizio tributario è ammissibile nei limiti previsti dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e, se non specificamente e validamente contestata, può fondare l'accertamento della regolare notifica degli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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