Cassazione Civile, Ordinanza n. 21020/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato un'imbarcazione da una società poi assoggettata a concordato preventivo e successivamente a fallimento. L'acquirente aveva chiesto l'accertamento di vizi della cosa venduta, la responsabilità contrattuale della venditrice e il risarcimento delle spese sostenute per eliminare i vizi, per la perdita di carburante e per la mancata utilizzazione dell'imbarcazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, dopo il fallimento della società, il giudizio era stato interrotto e poi riassunto dal creditore nei confronti della curatela. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che, per poter proseguire il giudizio e far valere il credito, fosse necessaria la prova dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo con riserva; secondo la Corte territoriale, tale omissione precludeva l'esame del merito. Il ricorso per cassazione censurava questa impostazione: con il primo motivo denunciava la falsa applicazione delle norme fallimentari per avere la Corte d'appello trasposto nel giudizio di merito regole proprie dell'insinuazione al passivo; con il secondo lamentava la violazione del contraddittorio perché la questione della mancata insinuazione non era stata sottoposta alle parti con termine per osservazioni; con il terzo deduceva la mancanza di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva rilevato d'ufficio una questione di fatto e di diritto non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti, pur fondando su di essa la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché instauri il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e assegni alle parti un termine per memorie e documenti pertinenti. Sono rimasti assorbiti il primo e il terzo motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato dalle parti nel merito come norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta, ma la decisione di legittimità non si pronuncia sul suo ambito di applicazione
la Corte richiama l'interpretazione estensiva della norma sulle conseguenze processuali del fallimento sopravvenuto dopo una sentenza non passata in giudicato, includendo anche il caso in cui la sentenza di primo grado sia di rigetto della domanda del creditore
viene richiamato per affermare che il creditore che voglia far valere il credito nel fallimento deve chiedere l'ammissione con riserva entro il termine previsto, ma la questione non poteva essere decisa senza contraddittorio
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"
la norma impone il previo contraddittorio solo per le questioni rilevate d'ufficio che introducono nuovi sviluppi della lite o modificano il quadro fattuale; nel caso concreto la questione sull'ammissione al passivo era una circostanza di fatto che richiedeva l'assegnazione del termine
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare difetto di motivazione della sentenza d'appello
art. 111 Cost.
richiamato sia per il principio del giusto processo e della motivazione, sia in connessione con la ragionevole durata del processo
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla violazione del contraddittorio, ma non decisivo
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla lesione del diritto di difesa, ma non decisivo
Massime di principio
- Quando il giudice intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio che introduca un nuovo sviluppo fattuale della lite, deve previamente instaurare il contraddittorio e assegnare alle parti un termine per memorie e documenti, a pena di nullità.
- Le questioni di esclusiva rilevanza processuale, o quelle agevolmente percepibili dalle parti senza sorpresa processuale, non richiedono necessariamente il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c.; diverso è il caso in cui il rilievo d'ufficio si fondi su circostanze di fatto non previamente dibattute.
- Nel caso in cui il fallimento del debitore sopravvenga nel corso del giudizio di impugnazione, la prosecuzione del processo può avvenire anche se la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda del creditore, in coerenza con l'interpretazione estensiva della disciplina fallimentare e con il principio di ragionevole durata del processo.
- L'eventuale mancata allegazione o prova di fatti rilevanti per la prosecuzione del giudizio non può essere posta a fondamento della decisione senza avere prima consentito alle parti di interloquire e produrre i documenti pertinenti, specie se tali documenti si sono formati dopo il primo grado.
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