Cassazione Civile, Ordinanza n. 26184/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta dal contribuente sulla base di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di numerose cartelle di pagamento, deducendone la nullità per omessa o invalida notificazione. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello il contribuente insisteva sulla nullità/inesistenza della notifica di alcune cartelle, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell’irreperibilità assoluta e che quindi fosse applicabile la diversa disciplina della notifica prevista dall’art. 140 c.p.c. e non quella dell’art. 60 d.P.R. 600/1973. Contestava inoltre, per una diversa cartella, la mancata prova delle formalità previste per la notifica telematica del destinatario irreperibile. L’agente della riscossione, a sua volta, proponeva ricorso incidentale contro la statuizione che aveva ritenuto una cartella rientrante nell’annullamento automatico dei carichi di importo inferiore a 1.000 euro. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto assorbite tutte le censure, rilevando d’ufficio la carenza di interesse ad agire del contribuente: il ricorso originario era stato proposto avverso l’estratto di ruolo senza allegare e dimostrare uno degli specifici pregiudizi che, dopo la novella del 2021 e l’interpretazione delle Sezioni Unite, consentono l’impugnazione immediata dell’estratto e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Non risultando dedotte né emergenti iniziative di riscossione idonee a integrare l’interesse alla tutela immediata, la Corte ha dichiarato che l’azione non poteva essere proposta.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, perché l’azione di impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle era priva di interesse e quindi non proponibile. Sono stati assorbiti sia i motivi del ricorso principale sia quello incidentale. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre per il giudizio di legittimità la Corte ha regolato le spese nel dispositivo secondo il criterio dell’esito complessivo. È stata inoltre esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come disciplina della notifica delle cartelle; la Corte non entra nel merito della doglianza perché assorbe i motivi per difetto di interesse ad agire.
Richiamato come base della notificazione effettuata dal messo notificatore e della procedura per irreperibilità assoluta; anche su questo profilo la Corte non decide nel merito per inammissibilità originaria dell’azione.
Invocato dal ricorrente quale disciplina ritenuta applicabile in luogo della notifica per irreperibilità assoluta; la censura resta assorbita.
Richiamato nel primo motivo tra le norme sulla notificazione; non esaminato nel merito.
Richiamato nel primo motivo tra le norme sulla notificazione; non esaminato nel merito.
Richiamato nel primo motivo; non esaminato nel merito.
L. 890/1982, artt. 5, 7, 8, 9, 14 e 15
Invocati per contestare la ritualità della notificazione; non esaminati nel merito.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla notificazione telematica; la censura è assorbita.
art. 60, comma 7, d.P.R. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo per la notifica al destinatario telematicamente irreperibile; la Corte non verifica la regolarità della procedura per assorbimento.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato quale disciplina della posta elettronica certificata e della notificazione telematica; non esaminato nel merito.
Richiamato come Codice dell’amministrazione digitale nel contesto della notifica telematica; non esaminato nel merito.
Richiamati nel secondo motivo; il richiamo all’art. 2697 c.c. è funzionale al tema probatorio, ma la Corte non decide la censura nel merito.
Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato nel secondo motivo; non esaminato nel merito.
art. 4 d.l. 118/2019
Invocato nel ricorso incidentale dall’agente della riscossione in relazione all’annullamento automatico di una cartella; motivo assorbito.
art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis
Norma centrale: viene interpretata, secondo la lettura delle Sezioni Unite richiamate, come disposizione che esclude l’impugnabilità generale dell’estratto di ruolo e ammette l’impugnazione diretta solo in presenza degli specifici pregiudizi tipizzati dal legislatore.
art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021
Ha introdotto la disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; la Corte la considera applicabile ai giudizi pendenti e idonea a delimitare l’interesse ad agire.
Ha riscritto le situazioni legittimanti l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ampliandole ma confermando la logica di eccezione rispetto al divieto generale.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Usato per cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile l’azione perché la causa non poteva essere proposta.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato, ma la Corte esclude il raddoppio nel caso concreto.
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire non è presunto: la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge, nei quali l’iscrizione a ruolo produce uno specifico pregiudizio attuale e concretamente allegato.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo quando non sia coperta da una specifica statuizione espressa passata in giudicato; la sola decisione nel merito non basta, di regola, a consolidare un giudicato implicito sulla pregiudiziale processuale.
- Le questioni processuali che incidono su presupposti fondanti del processo, come interesse ad agire e legittimazione, restano rilevabili anche nei gradi successivi quando attengano all’ordine pubblico processuale e non siano rimesse in via esclusiva all’iniziativa di parte.
- La norma sopravvenuta che delimita i casi di impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti e condiziona la decisione, ma richiede che il contribuente alleghi e dimostri uno dei pregiudizi specificamente previsti per accedere alla tutela giurisdizionale immediata.
- Quando manca l’allegazione di uno dei presupposti legali per l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, il ricorso introduttivo è inammissibile perché l’azione non poteva essere proposta; in tal caso restano assorbite le censure sulla ritualità della notifica delle singole cartelle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26081/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26101/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26107/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2025 del 25/09/2025
- ordinanza_civile · 25 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26115/2025 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →