Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20417/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2008, fondato su maggiori ricavi desunti da gravi irregolarità contabili, giacenze di beni, presenza di beni contraffatti, assenza di reale sede operativa, documentazione extra-contabile e movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, per motivazione per relationem al PVC non notificato, omissione dell'indicazione delle aliquote, incongruenza del periodo accertato e difetto di motivazione della percentuale di ricarico; 2) falsa applicazione delle stesse norme per l'errore materiale sul periodo e per l'omessa indicazione delle aliquote; 3) falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, per avere la CTR ritenuto corretta la percentuale di ricarico del 20% e per avere addossato al contribuente l'onere di dimostrare la diversa percentuale; 4) falsa applicazione delle norme sulla valutazione delle prove e del processo tributario, per avere la CTR utilizzato movimentazioni bancarie dei soci e di altre società, senza considerare la pretesa duplicazione di tassazione e senza riconoscere che alcuni movimenti tra carte ricaricabili non costituivano ricavi. La ricorrente lamentava anche il mancato ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo è stato ritenuto in gran parte inammissibile per commistione di censure eterogenee e per la c.d. doppia conforme; quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia relativa alla motivazione per relationem, la Corte ha deciso nel merito ritenendola infondata, affermando la legittimità del rinvio al PVC della Guardia di Finanza, conosciuto dalla contribuente, e la sufficienza della motivazione dell'avviso; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché investiva un accertamento di fatto sulla discrasia del periodo, sia per difetto di autosufficienza quanto alla dedotta omissione delle aliquote; il terzo è stato ritenuto infondato, poiché la ricostruzione induttiva dei ricavi con applicazione di costi forfetari al 20% è stata reputata corretta e non vi è stata inversione dell'onere della prova; il quarto è stato dichiarato inammissibile per genericità, commistione di censure e per la preclusione della doppia conforme, oltre che infondato nei principi richiamati sulle indagini bancarie, anche su conti intestati a terzi collegati al contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non impedisce alla Corte di decidere nel merito quando la questione è di puro diritto e risulta infondata, senza necessità di rinvio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure vengono mescolate in modo confuso tra violazione di legge, nullità e vizio di motivazione; il vizio di cui al n. 5 è inoltre soggetto ai limiti della riforma del 2012 e della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato e non può essere fondato sul vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifiche eccezioni non ricorrenti.

  • art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato anche per relationem quando richiama un PVC conosciuto dal contribuente e contenente gli elementi necessari della pretesa.

  • art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento amministrativo può essere soddisfatta mediante rinvio ad altri atti, purché il contenuto essenziale sia conoscibile dal destinatario.

  • art. 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati in motivazione solo se non già noti integralmente e legalmente al contribuente.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Al termine della verifica fiscale deve essere rilasciata copia del processo verbale; la notifica del PVC non è richiesta ai fini della sua conoscenza legale.

  • art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di accertamento induttivo il reddito può essere ricostruito presuntivamente, con determinazione anche induttiva delle componenti negative.

  • art. 2729 c.c.

    La ricostruzione induttiva fondata su presunzioni è legittima se sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti, e non vi è inversione dell'onere probatorio quando l'Ufficio abbia già ricostruito i ricavi.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge, non quando contesti il prudente apprezzamento del merito.

  • art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario può valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i limiti delle prove legali.

  • art. 32, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Ufficio può utilizzare i movimenti bancari, anche di conti formalmente intestati a terzi ma riferibili al contribuente, salvo prova contraria di estraneità.

  • art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le indagini finanziarie possono fondare accertamenti IVA anche su rapporti bancari riferibili sostanzialmente al contribuente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e trascrivere i documenti su cui fonda il motivo; la mancanza di tali oneri comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem a un PVC della Guardia di Finanza, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e contenga gli elementi essenziali della pretesa, inclusi i dati necessari a consentire una difesa effettiva.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza indistinta di censure ex art. 360 c.p.c. di natura diversa; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se il motivo attacca il fatto e non la regola giuridica applicata, esso è inammissibile.
  • Nell'accertamento induttivo il Fisco può ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni e può determinare induttivamente anche i costi, così da tassare il reddito netto e non il mero profitto lordo.
  • Le indagini bancarie possono estendersi anche a conti intestati a terzi quando vi siano elementi che ne rivelino la riferibilità sostanziale al contribuente; in tal caso l'onere di dimostrare la estraneità delle singole movimentazioni grava sul contribuente.
  • La violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. ricorre quando il ricorrente non indica con precisione il contenuto dei documenti e il loro specifico collocamento processuale; la genericità del motivo comporta inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.