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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce dall'interpretazione di una scrittura privata del 20 novembre 1976 intercorsa tra due fratelli, collegata a una precedente divisione familiare. Nell'accordo si prevedeva che uno dei fratelli si impegnasse ad acquistare, quando un terzo proprietario avesse ceduto il fondo condotto in affitto, una superficie di terreno di mq. 845 in aderenza al fondo già condotto in affitto dall'altro fratello, per poi cederla al medesimo, al fine di conguagliare un errore commesso in sede di divisione; nella stessa scrittura si leggeva che il primo fratello riconosceva di essere debitore nei confronti dell'altro della superficie di mq. 845. Il Tribunale aveva accolto la domanda di esecuzione della scrittura, ritenendo l'acquisto dal terzo come condizione sospensiva e, verificatane l'impossibilità, aveva disposto il trasferimento di una diversa porzione di pari superficie individuata dal consulente tecnico. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che l'impossibilità dell'avveramento della condizione sospensiva rendesse nulla la convenzione, affermando che l'accordo non prevedeva altra prestazione oltre a quella condizionata, e ha quindi rigettato la domanda. I ricorrenti hanno proposto due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: con il primo hanno sostenuto che l'impossibilità sopravvenuta della condizione sospensiva non determina nullità del contratto e che, permanendo valido l'accordo, la prestazione sarebbe divenuta esigibile in via subordinata; con il secondo hanno censurato l'interpretazione della scrittura, sostenendo che la finalità perequativa dell'accordo e la clausola finale avrebbero dato vita a una falsa alternativa o comunque a un'obbligazione subordinata di trasferire una superficie equivalente qualora non fosse stato possibile acquistare quella originariamente prevista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione dell'impossibilità sopravvenuta della condizione sospensiva era priva di autonoma decisività, dipendendo dalla configurabilità della tesi della falsa alternativa dedotta con il secondo motivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'interpretazione della Corte d'appello era logicamente e giuridicamente corretta: dalla lettera della scrittura risultava una sola obbligazione, riferita alla specifica porzione di mq. 845, e non un'autonoma obbligazione subordinata di trasferimento di un bene diverso. La diversa lettura proposta dai ricorrenti è stata qualificata come mera opzione interpretativa, non censurabile in cassazione. È stato inoltre richiamato che le ordinanze istruttorie non pregiudicano la decisione finale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma la Corte ha osservato che una diversa lettura dei fatti e del testo contrattuale non è sufficiente a trasformare in errore di diritto una censura che mira in realtà a sostituire un'interpretazione alternativa a quella del giudice di merito.

  • art. 177 c.p.c.

    Le ordinanze, anche se motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa; dunque un provvedimento istruttorio o interlocutorio non vincola il giudice nella decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impossibilità sopravvenuta dell'avveramento di una condizione sospensiva non determina di per sé la nullità del contratto; l'effetto dell'evento è, in linea di principio, il mancato verificarsi della condizione, salvo che dal regolamento negoziale emerga una diversa struttura dell'obbligazione.
  • Per configurare una falsa alternativa occorre che dal testo contrattuale risulti, con interpretazione coerente ai canoni ermeneutici, una prestazione principale e una prestazione subordinata destinata a operare in caso di impossibilità della prima; in difetto, non può essere imposto un contenuto obbligatorio diverso da quello letteralmente pattuito.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia un vero errore di diritto o una violazione dei canoni ermeneutici, non quando sollecita una semplice diversa opzione interpretativa del testo negoziale.
  • Le ordinanze istruttorie o interlocutorie non vincolano la decisione finale del giudice e non possono essere invocate per sostenere un effetto preclusivo o decisorio che la legge non attribuisce loro.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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